Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5025 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5025 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPIGNOLI DANIELE N. IL 14/03/1969
avverso la sentenza n. 7098/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 13/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
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Udito il Procuratore Glnyrale in persona del Dott.
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Data Udienza: 16/01/2014

Ritenuto in fatto

SPIGNOLI Daniele ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di
primo grado, lo ha riconosciuto colpevole del reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti
diretti alla verifica dell’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti (articolo 187, comma 8,
del codice della strada): fatto commesso il 10 novembre 2008.

di secondo grado: si sostiene che il fatto non sarebbe stato previsto come reato, anche dopo
l’intervenuta ripenalizzazione avvenuta con la legge 24 luglio 2008 n. 125, di conversione del
decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, con cui, appunto, si è reintrodotta la sanzione penale in
precedenza eliminata nel 2007 [decreto legge n. 117 convertito in legge n. 160 del 2007].

Ciò è argomentato valorizzando la clausola di riserva contenuta nell’articolo 187, comma 8
[“salvo che il fatto costituisca reato”], asseritamente indicativo di una persistente rilevanza
solo amministrativa della condotta.

La Corte di merito sul punto si è espressa evidenziando l’inequivoca rilevanza penale della
condotta e riconducendo la formulazione della norma “tutt’al più ad una svista del legislatore”.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

In primo luogo, perché deve ritenersi tale il ricorso per cassazione fondato su motivi che
ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
dovendo gli stessi considerarsi non specifici: la mancanza di specificità del motivo, infatti,
deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e
quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del
giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a norma dell’articolo 591,
comma 1, lettera c), c.p.p., all’inammissibilità (Sezione IV, 8 luglio 2009, Cannizzaro).

In secondo luogo, perché non è dubbia la rilevanza penale della condotta incriminata. Con
l’intervento normativo del 2008, infatti, anche per la guida in stato di alterazione da
stupefacenti, correggendo la scelta della “depenalizzazione” effettuata con le modifiche del
2007, è stata reintrodotta la rilevanza penalistica del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti.
L’attuale comma 8 dell’articolo 187 rinvia all’articolo 186, comma 7, con la conseguenza che il

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Con il ricorso, siripongono gli stessi argomenti già articolati con l’appello e disattesi dal giudice

non volersi sottoporre agli accertamenti comporta l’applicazione delle stesse sanzioni penali
previste per l’ipotesi più grave di guida in stato di ebbrezza, che poi sono identiche a quelle
previste per la contravvenzione di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze
stupefacenti (articolo 187, comma 1, del codice della strada).

Al rigetto del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P. Q. M.

Così deciso in data 16 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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