Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50248 del 14/10/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 50248 Anno 2015
Presidente: MILO NICOLA
Relatore: FIDELBO GIORGIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Antonio Di Lascio, nato a Minervino Murgia-il 17.1.1951
avverso la sentenza del 6 giugno 2014 emessa dalla Corte d’appello di Bari;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Francesco Mauro Iacoviello, che ha
concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione;
udito, per la parte civile, l’avvocato Domenico Di Terlizzi che ha chiesto la
conferma delle statuizioni civili;
udito, per l’imputato, l’avvocato Giancarlo Chiariello che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Bari, in riforma
della sentenza emessa il 28 novembre 2005 dal G.u.p. del Tribunale di Trani
ed appellata dall’imputato, Antonio Di Lascio, ha dichiarato non doversi

Data Udienza: 14/10/2015

procedere in ordine al reato di truffa contestato al capo B) per intervenuta
prescrizione e ha rideterminato la pena per il residuo reato di concussione di
cui al capo A), riqualificato ai sensi dell’art.

319-quater c.p., condannando

l’imputato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, con i doppi benefici,
e dichiarandolo interdetto per un anno dall’esercizio della professione medica
e dai pubblici uffici; ha, infine, confermato le statuizioni civili relative al

L’imputato è stato accusato, in qualità di coordinatore del servizio di Pronto
Soccorso dell’Ospedale di Andria, di avere indotto numerosi pazienti recatisi
presso il Pronto Soccorso a rivolgersi all’Ospedale di Spinazzola, ovvero
presso il suo studio privato di Minervino Murge, per essere lì operati, in
quanto i tempi di attesa sarebbero stati di gran lunga inferiori; di avere
operato personalmente presso l’Ospedale di Spinazzola i pazienti ivi indirizzati
e di avere ricevuto somme di denaro per le prestazioni effettuate in regime
ambulatorio pubblico.

2. L’avvocato Giancarlo Chiarello, nell’interesse dell’imputato, ha proposto
ricorso per cassazione.
Con il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 521 c.p.p. lamentando
che a seguito della riqualificazione della concussione nel reato di induzione di
cui all’art. 319-quater c.p., caratterizzato da una diversa struttura, la Corte
avrebbe dovuto garantire la pienezza del contraddittorio, anche nel giudizio
abbreviato, trasmettendo gli atti al pubblico ministero per l’esercizio ex novo
dell’azione penale, a causa della totale difformità del fatto accertato rispetto a
quello contestato.
Sotto un diverso profilo sottolinea come nei rapporti tra l’imputato e i suoi
pazienti non vi sarebbe stata alcuna induzione o comunque prospettazione di
un male ingiusto.
Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione della legge penale,
rilevando che, diversamente da come ritenuto in sentenza, la remunerazione
veniva richiesta dall’imputato non quale compenso per un presunto
trattamento di favore riservato ai pazienti, ma a titolo di pagamento doveroso
della prestazione quale ticket o contributo da corrispondere alla ASL, sicché
non poteva dirsi ricollegato ad un abuso e, quindi, né ad una pretesa indebita
e vessatoria e tanto meno ad una condotta truffaldina.

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risarcimento dei danni.

Con il terzo motivo lamenta che la sentenza impugnata abbia confermato le
statuizioni civili nonostante l’avvenuto risarcimento dei danni in favore della
parte civile, dimostrato dalla quietanza liberatoria prodotta in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.1. Si osserva, preliminarmente, che le Sezioni unite di questa Corte
hanno ritenuto la continuità normativa fra la concussione per induzione di cui
al previgente art. 317 c.p. ed il nuovo reato di induzione indebita di cui all’art.
319-quater c.p., considerando che la punibilità del soggetto indotto, prevista
da quest’ultima norma incriminatrice, non ha mutato la struttura dell’abuso
induttivo (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, Maldera). Inoltre, secondo una
consolidata giurisprudenza di questa Corte, il principio di correlazione tra
accusa e sentenza non può dirsi violato dalla riqualificazione giuridica del fatto
operata per la prima volta dal giudice di secondo grado se l’imputato è in
grado di contestarla in sede di ricorso per cassazione, dovendo escludersi che
in questo caso possa subire una compressione o una limitazione del diritto al
contraddittorio (cfr. Sez. 6, n. 22301 del 24/5/2012, Saviolo; Sez. 2, n.
21170 del 7/5/2013, Maiuri; Sez. 2, n. 37413 del 15/5/2013, Drassich).
Nella presente fattispecie, la Corte d’appello ha diversamente qualificato i
medesimi fatti contestati all’imputato, rispetto ai quali quest’ultimo ha potuto
svolgere pienamente la propria difesa, anche attraverso il ricorso per
cassazione, sicché non ricorre la dedotta violazione dell’art. 521 c.p.p.,
dovendo escludersi che il giudice avrebbe dovuto disporre la trasmissione
degli atti al pubblico ministero ai sensi del secondo comma del citato art. 521
c.p.p.

3.2. D’altra parte, la difesa contesta la ritenuta qualificazione dei fatti
nell’ambito del reato di cui all’art. 319-quater c.p., contestazione che però non
coglie nel segno. Deve infatti ritenersi che correttamente la Corte territoriale
abbia operato la riqualificazione.
Questa Corte ha avuto modo di affermare la sussistenza di una condotta
induttiva anche in presenza della sola richiesta di compensi indebiti da parte

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3. Il ricorso è infondato.

del medico, preposto al pubblico servizio sanitario, rivolta a persone malate o
ai loro familiari, dal momento che questi soggetti si trovano particolarmente
indifesi di fronte ad un soggetto dalle cui prestazioni dipende la conservazione
di un bene fondamentale, quale la salute (Sez. 6, n. 5809 del 29/3/1995,
Azzano). Situazione che si è verificata nel caso in esame, dovendo
riconoscersi che l’induzione non è vincolata a forme predeterminate e

atteggiamenti o comportamenti surrettizi, che si esplicitino in suggestione
tacita, ammissioni o silenzi, purché siano idonee ad influenzare la volontà
dell’altra parte: nella specie, i pazienti sono stati “convinti” della opportunità
di farsi operare presso la struttura ospedaliera di Spinazzola. In questo modo,
l’imputato ha utilizzato la sua posizione di preminenza – dovuta non solo alla
sua qualità di medico, ma anche al fatto che nell’ospedale di Andria era
direttore medico incaricato dell’unità operativa di pronto soccorso e che
nell’ospedale di Spinazzola svolgeva attività di direzione e coordinamento
nella divisione di chirurgia – per esercitare un’apprezzabile opera di pressione
morale sui pazienti, alludendo, talvolta in maniera implicita, altre volte in
modo più esplicito, alla possibilità di ritardi qualora il paziente non avesse
aderito alla sua proposta, facendosi corrispondere del denaro per gli interventi
eseguiti presso l’ospedale di Spinazzola.
Nel ricorso si contesta che le richieste di pagamento fossero un compenso
per un trattamento di favore riservato ai pazienti, assumendo che in realtà
altro non erano se non l’importo del ticket per le prestazioni da corrispondere
all’ASL. Si tratta dì affermazioni che non trovano riscontro negli elementi di
prova acquisiti: invero, la sentenza impugnata ha esaminato i numerosi
episodi contestati all’imputato, rilevando come al versamento delle somme,
peraltro modeste, richieste dall’imputato per i piccoli interventi chirurgici
effettuati non seguiva mai la consegna di una ricevuta ovvero di un modulo
attestante che si trattasse di pagamenti dovuti per il

ticket sanitario. In

particolare, la sentenza impugnata ha accertato che, anche a voler
riconoscere che l’imputato abbia svolto in tali occasioni attività intramuraria o
libero professionale privata, tali attività avrebbero dovuto comportare
necessariamente la prenotazione da parte del paziente presso gli uffici
dell’ASL, nonché il pagamento di tariffe predefinite riscosse dal centro
prenotazioni e non direttamente dal medico, con il versamento della quota

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tassative, potendo concretizzarsi anche in frasi indirette ovvero in

spettante al medico da parte dell’ASL. Peraltro, è stato anche sottolineato
come in base al d.lgs. n. 124 del 1998, la finalità di incentivare l’attività libero
professionale “controllata”, per ridurre le liste di attesa, deve essere
coordinata dal direttore generale dell’ASL che deve concordare i volumi di
attività istituzionale proporzionale ai volumi di attività libero-professionale,
specialmente in riferimento alle prestazioni non differibili per la gravità della

libero professionale non poteva essere consentita al Di Lascio. Del resto,
quest’ultimo non aveva avuto alcuna autorizzazione al riguardo e in ogni caso
secondo il regolamento tali attività erano vietate con riferimento alle
prestazioni di pronto soccorso o di emergenza.
Deve, pertanto, ritenersi che le somme richieste dall’imputato ai pazienti
non corrispondessero ai pagamenti del ticket, come sostenuto dalla difesa.
In conclusione, l’ipotesi dell’induzione indebita di cui all’art. 319-quater c.p.
risulta non solo corretta dal punto di vista della qualificazione giuridica, ma
anche provata in base agli elementi di prova acquisiti e valutati dai giudici di
secondo grado.

3.3. Infine, infondato è anche il terzo motivo, in quanto la sentenza ha
chiarito che la quietanza prodotta non dimostra l’integrale risarcimento del
danno in favore della parte civile costituita (pag. 33-34 della sentenza), sicché
appare corretta la conferma delle statuizioni civili. Peraltro, eventuali
questioni sulla determinazione dei danni potranno essere affrontate e risolte
nella competente sede civile.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché a rifondere alla parte
civile, ASL BAT, le spese sostenute in questo grado, che si liquidano in
complessivi euro 4.000,00 otre i.v.a. e c.p.a.

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patologia: ne consegue che, anche tenendo conto di tale aspetto, l’attività

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché a rifondere alla parte civile ASL BAT le spese sostenute in

Così deciso il 14 ottobre 2015

Il Consigl re estensore

questo grado liquidate in complessivi euro 4.000,00 oltre i.v.a. e c.p.a.

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