Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50246 del 21/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50246 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TUMENAS ANTANAS N. IL 14/04/1978
avverso la sentenza n. 1428/2012 TRIBUNALE di PRATO, del
14/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 21/10/2013

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu
applicata a Tumenas Antanas per il reato di furto tentato in appartamento, la pena
concordata con la pubblica accusa nella misura di dieci mesi di reclusione e 200
euro di multa;

atto redatto personalmente, affidato ad unico motivo, con il quale deduce violazione
di legge con riferimento poiché la condotta posta in essere non ha raggiunto gli
estremi del tentativo punibile, per desistenza volontaria, non risultando dalla
sentenza che egli abbia interrotto l’azione per eventi esterni alla sua volontà;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto con riferimento alla
qualificazione del fatto, nel procedimento di applicazione della pena le parti non
possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la
richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa
qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l’accusa come
giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione. L’applicazione
concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque
eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di
patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in questa prospettiva,
l’obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione
dell’effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell’accordo intervenuto tra
le parti e dell’effettuato controllo degli elementi di cui all’art. 129 c.p.p.
conformemente ai criteri di legge (Sez. U, n. 20 del 27/10/1999, Fraccari, Rv.
214637; Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010, Legari, Rv. 247539);
– che sotto il profilo motivazionale nel caso di specie la sentenza dà atto
dall’assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi
dell’art. 129 c.p.p. (l’imputato è stato arrestato da agenti della Questura di Prato
intervenuto a seguito della chiamata di un’inquilina del condominio); il che basta ad
escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie
delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si
verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo
provvedimento o indicati nell’atto di gravame, dai quali possa invece desumersi che
2

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con

taluna delle suddette condizioni fosse mancante (si vedano in proposito, fra le altre:
Sez. 4, n. 7768 del 11/05/1992, Longo, RV 191238; Sez. 3, n. 1693 del
19/04/2000, Petruzzelli, RV 216583; Sez. 2, n. 27930 del 21/05/2003, Lasco, Rv.
225208; Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Kounnya, Rv. 234824; Sez. 1, n. 4688
del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 – dep.
17/02/2012, Alba, Rv. 252085);

616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento in favore delle
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013
Il consigliere estjensore

Il p

ente

– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA