Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50244 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50244 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCARDINA TINO N. IL 02/11/1970
avverso la sentenza n. 3158/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
29/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 21/10/2013

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado,
Scardina Tino era ritenuto responsabile di truffa e falso e condannato alla pena di
undici mesi di reclusione e 250€ di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto redatto dal difensore, avv. Daniele Barelli, denunciando mancanza e manifesta

su un ragionamento induttivo che ignorava i motivi di appello;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità del motivo, poiché il
ricorrente si limita a dedurre l’insufficienza di prova, senza articolare alcuna censura
specifica nei confronti della decisione impugnata e limitandosi a lamentare l’omesso
esame dei motivi di appello;
– che infatti il ricorso che non si confronti con le motivazioni della sentenza di
appello, va dichiarato inammissibile, venendo meno in radice la tipica funzione di
una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377
del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
253849); infatti in tal modo il provvedimento formalmente impugnato, lungi
dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato
(Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, in motivazione);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013
Il cjigliere estensore

dente

illogicità della motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità, fondato solo

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