Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50243 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50243 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALMASO GIOVANNI N. IL 01/07/1951
avverso la sentenza n. 2642/2012 CORTE APPELLO di TORNO, del
24/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 21/10/2013

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, Salmaso
Giovanni fu ritenuto responsabile del furto aggravato di una tonnellata di rame,
riconosciute le attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti ed alla recidiva;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con

violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, considerata la
tenuità dei precedenti e del danno e le condizioni normali di vita familiare;
erronea applicazione dell’art. 240 cod. pen., in relazione alla confisca facoltativa
del furgone utilizzato per il furto;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché va
rimarcato che la modulazione della pena è statuizione che l’ordinamento rimette
alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato
di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai
canoni della logica. Nel caso di specie la Corte territoriale, con apprezzamento
condiviso dal Tribunale, ha determinato la pena in considerazione della gravità
dei fatti, per il dato ponderale del materiale sottratto e gli ingenti danni cagionati
agli impianti, documentati da fotografie in atti, e sotto il profilo soggettivo, per i
precedenti anche specifici, anche se risalenti, e il fatto che la condotta è stata
posta in essere nel settore tipico dell’attività lavorativa svolta dell’imputato;
d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo della motivazione, che il
giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133
c.p., essendo invece sufficiente l’indicazione di quegli elementi che nel
discrezionale giudizio complessivo, assumono eminente rilievo;
– che con riferimento alla confisca del veicolo il motivo è manifestamente
infondato, poiché la sentenza motiva specificamente sulla strumentalità del
furgone rispetto al reato di cui l’imputato si è reso responsabile, tenuto conto
delle modalità di commissione del fatto, perpetrato nell’ambito dell’attività
lavorativa del Salmaso ed utilizzando il furgone dell’impresa, per cui il giudice ha
dare contezza con puntuale motivazione, della “correlazione diretta” tra la

res e

il reato, dalla quale derivi un giudizio di “pericolosità” derivante dal
mantenimento della cosa nella disponibilità del reo che legittima il
2

atto sottoscritto dal difensore, avv. Marco Pagella, affidato a due motivi:

provvedimento ablativo (Sez. 4, n. 21703 del 05/04/2005, Moukhtar, Rv.
231559);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013
Il consigliere esten5ore

Il

nte

cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

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