Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50240 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50240 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA GRECA DOMENICO N. IL 14/12/1971
avverso la sentenza n. 192/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
26/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

z

Data Udienza: 21/10/2013

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, La Greca
Domenico era ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate in danno di
Arfaoui Rached;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto redatto personalmente, denunciando erronea applicazione dell’art. 533 cod.

prova, come già dedotto i motivi di appello;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità del motivo, poiché il
ricorrente si limita a dedurre l’insufficienza di prova, senza articolare alcuna censura
specifica nei confronti della decisione impugnata;
– che infatti il ricorso che non si confronti con le considerazioni della sentenza di
appello, va dichiarato inammissibile, venendo meno in radice la tipica funzione di
una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377
del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.
253849); infatti in tal modo il provvedimento formalmente impugnato, lungi
dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato
(Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, in motivazione);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013
Il consigliere estensore

proc. pen., con riferimento al giudizio di responsabilità, per insufficienza della

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