Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5024 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5024 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
LOCOROTONDO FRANCO N. IL 15/11/1974
avverso la sentenza n. 495/2010 CORTE APPELLO di LECCE, del
11/03/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
o
che ha concluso per A l.,e 1,12
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)

Data Udienza: 16/01/2014

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

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Ritenuto in fatto

LOCOROTONDO Franco ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe con la quale la Corte
di appello di Lecce, confermando quella di primo grado, l’ha riconosciuto colpevole del
reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sullkcircolazione
stradale commesso in danno di DE BENEDICTIS Vito, a seguito di incidente stradale
occorsogli alla guida della propria autovettura ( fatto del 2 luglio 2006).

disamina degli esiti della consulenza tecnica – rilievo decisivo alla circostanza che
l’imputato, a prescindere dal concorso della vittima [che, alla guida del proprio veicolo si
era improvvidamente impegnato in una manovra di svolta] risultava avere invaso la
corsia opposta a quella di pertinenza in presenza di una striscia longitudinale continua
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bianca di mezzeria: ciò gli aveva impedito di evitare ■Al veicolo della vittima.

Con le censure si sostiene la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione, contestandosi l’apprezzamento delle emergenze fattuali – pur
concordemente ricostruite nei due gradi di giudizio di merito- che, si assume, non
avrebbero potuto condurre, al di là di ogni ragionevole dubbio, a ritenere dimostrato che
l’imputato viaggiasse nella mezzeria di sinistra alla sua direzione di marcia. Si
riportavano, in particolare, le censure svolte con l’atto di appello con le quali, alla luce
degli esiti della consulenza tecnica della difesa e delle dichiarazioni dell’unico testimone
oculare, si evidenziava che la traccia di frenata lasciata impressa dal pneumatico della
ruota destra del fuoristrada deponeva non che l’imputato viaggiasse oltre la linea bianca
continua perché verosimilmente impegnato in fase di sorpasso di altro automezzo ma
piuttosto nel senso che il conducente avesse sterzato immediatamente a sinistra per
evitare di investire l’utilitaria il cui conducente aveva di molto anticipato la svolta a
sinistra.

Considerato in diritto

Il ricorso è manifestamente infondato.

Va ricordato che la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua
eziologia -valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento
delle relative responsabilità, determinazione dell’efficienza causale di ciascuna colpa
concorrente- è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto
che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sezione

2

La Corte di merito apprezzava i profili di colpa contestati, riconoscendo – attraverso la

IV, 5 dicembre 2007, Proc. Rep. Trib. Forlì in proc. Benelli; nonché, Sezione IV, 12
dicembre 2008, Spinelli).

Qui risulta che il giudicante ha fatto buon governo dei propri poteri valutativi, nel
ricostruire l’incidente, in modo del resto pienamente conforme rispetto alla decisione di
primo grado, attraverso una approfondita disamina della consulenza tecnica [anzi, sul
punto, non attribuendo rilievo nella eziologia dell’incidente al superamento dei limiti di
velocità da parte dell’imputato]. In tal modo, in modo logico e coerente è stato ricostruito

verificazione dell’incidente.

In questa prospettiva, la doglianza è squisitamente di merito, perché suppone una
rinnovata e diversa lettura degli elementi concordemente valutati a fini di prova in prima
e secondo grado.

Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent. 713 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento
delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in
favore della cassa delle ammende.

Per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso nella camera di consiglio del 16 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Il Presidente

l’addebito cautelare e, con esso, è stato dimostrato il nesso eziologico rispetto alla

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