Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50239 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50239 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MERCURI MARCELLO N. IL 23/11/1966
avverso la sentenza n. 5323/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
19/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 21/10/2013

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, Mercuri
Marcello fu ritenuto responsabile, all’esito di rito abbreviato, del furto aggravato
di una serie di bottiglie di whisky e condannato alla pena di un anno di reclusione
e 600€ di multa;

atto sottoscritto personalmente, affidato ad unico motivo con il quale deduce
violazione di legge in ordine alla determinazione della pena, considerata la
giovane età dell’imputato e le condizioni di vita familiare;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché va
rimarcato che la modulazione della pena è statuizione che l’ordinamento rimette
alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato
di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai
canoni della logica. Nel caso di specie la Corte territoriale, con apprezzamento
condiviso dal Tribunale, ha determinato la pena in considerazione dei
numerosissimi e specifici precedenti specifici, peraltro in misura prossima al
minimo edittale (la pena base è stata determinata in un anno e sei mesi di
reclusione e 900€ di multa, a fronte di una pena edittale da 1 a sei anni di
reclusione e da 103 a 1032€ di multa); d’altra parte non è necessario, a
soddisfare l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in
osservazione tutti gli elementi di cui all’art. 133 c.p., essendo invece sufficiente
l’indicazione di quegli elementi che nel discrezionale giudizio complessivo,
assumono eminente rilievo;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il
cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
2

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con

cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013

Il consigliere estensore

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