Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50238 del 21/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50238 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AIELLO GIUSEPPE N. IL 29/08/1970
avverso la sentenza n. 1296/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
Data Udienza: 21/10/2013
RILEVATO IN FATTO
– che con l’impu g nata sentenza, confermando
q uella di primo g rado, Aiello
Giuseppe era ritenuto responsabile di lesioni in danno di Coccato Flaviano,
infermiere dell’ospedale di Vimercate ;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto redatto dal difensore avv. Frncesco Mon g iu, denunciando erronea applicazione
lesioni, evidenziando che alterazioni anatomiche, alle
q uali non si associ un
apprezzabile riduzione delle funzionalità (circostanza che manca nel caso di specie),
non possono considerarsi malattia, secondo g li arresti g iurisprudenziali più recenti ;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo,
poiché la motivazione della decisione richiama la costante
g iurisprudenza di
leg ittimità, mai contraddetta da arresti di se g no opposto – a tenore del q uale anche
la semplice ecchimosi, consistente in una infiltrazione di san g ue nel tessuto
sottocutaneo, è riconducibile alla nozione di malattia ed inte g ra pertanto il reato di
lesione personale (Sez. 6, n. 10986 del 13/01/2010, Apicella, Rv. 246679 ; con
riferimento alla contusione, Sez. 5, n. 22781 del 26/04/2010, I., Rv. 247518 ; conf.
Sez. 5, n. 7422 del 03/12/2009 – dep. 24/02/2010, Patrizi, Rv. 246097 ; con
riferimento all’escoriazione, Sez. 5, n. 43763 del 29/09/2010, Adamo, Rv. 248778) ;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conse g uenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che val g ano ad escludere o g ni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi e q uo fissare in euro mille ;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa g amento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013
Il consi g liere estensore
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della legg e penale, con riferimento alla q ualificazione del fatto come reato di di