Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50236 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50236 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPINELLI ERSILIA N. IL 02/01/1960
avverso la sentenza n. 477/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
11/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 21/10/2013

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, confermando quella di primo grado, Spinelli Ersilia
era ritenuta responsabile di furto aggravato di una somma di denaro costituita da
vecchie banconote non più in circolazione, in danno di Carboni Domenica;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, con
atto redatto dal difensore avv. Antonio Di Blasio, denunciando mancanza ed

all’individuazione dell’imputata attraverso riconoscimento fotografico, in
considerazione delle modalità del fatto, sia perché non sarebbe decisivo il
rinvenimento di vecchie banconote nel punto in cui l’imputata fu controllata dalla
Polizia di Stato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il motivo va dichiarato inammissibile perché versato in fatto e dunque non
rientrante tra quelli consentiti dall’art. 606 c.p.p.;
– che la censura con esso elevata, dietro l’apparente denuncia di vizi processuali e
della motivazione, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito – non
consentito in sede di legittimità – attraverso la rinnovata valutazione degli elementi
probatori acquisiti; la Corte territoriale ha dato pienamente conto delle ragioni che
l’hanno indotta a ritenere provata la responsabilità dell’imputata per il delitto
contestato, ritenendo decisivo il riconoscimento fotografico ed il rinvenimento di
vecchie banconote non più in circolazione e dunque di non facile reperimento, per
giunta riconosciute dalla vittima come quelle sottratte, delle quali la Spinelli tentò di
disfarsi;
– che secondo l’insegnamento costante di questa Corte, il giudice di merito può
trarre il proprio convincimento anche dall’identificazione dell’autore del reato
mediante riconoscimento fotografico, che costituisce accertamento di fatto
utilizzabile in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero
convincimento (V., tra le altre, Sez. 4, n. 45496 del 14/10/2008, Capraro, Rv.
242029; Sez. 2, n. 7530 del 25/03/1998, Daccò, Rv. 210926), la cui affidabilità non
deriva dal riconoscimento in sè, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo
esaminato le foto, si dica certo della identificazione dell’imputato (con riferimento al
riconoscimento fotografico, recentemente, Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012,
Aleksov, Rv. 253910);
– che nel caso di specie l’individuazione è ritenuta attendibile perché la persona

illogicità della motivazione con riferimento valutazione della prova, sia in relazione

offesa aveva ben presente la fisionomia dell’imputato, essendosi intrattenuta a
lungo con lei;
– che della linea argomentativa così sviluppata il ricorrente non segnala alcuna
caduta di consequenzialità, che emerga

ictu ocu/i

dal testo stesso del

provvedimento; mentre il tentativo di screditare il riconoscimento fotografico e il
rinvenimento del edenaro si risolve nella prospettazione del fatto storico alternativa
a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito: il che non può trovare

– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013
Il consigliere estensore

spazio nel giudizio di Cassazione;

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