Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50234 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50234 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARCU MIHAIL OVIDIU N. IL 01/12/1967
avverso la sentenza n. 15011/2011 TRIBUNALE di ROMA, del
12/08/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 21/10/2013

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu
applicata a Marcu Mihail Ovidiu, per il reato di furto pluriaggravato di un telefono
cellulare, la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di cinque mesi e
10 giorni di reclusione e 100€ di multa, riconosciute le attenuanti generiche
equivalenti alle aggravanti contestate;

atto redatto personalmente, affidato ad unico motivo, con il quale deduce
insufficienza ed illogicità di motivazione, essendo la sentenza redatta su un modulo
prestampato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto con riferimento alla sentenza
di patteggiamento secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (a partire da
Sez. U, n. 5777 del 27/3/1992, Di Benedetto, Rv. 191135) “la motivazione della
sentenza che applica la pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 comma
secondo cod. proc. pen. si esaurisce in una delibazione ad un tempo positiva e
negativa. Positiva a quanto all’accertamento: 1) della sussistenza dell’accordo delle
parti sull’applicazione di una determinata pena; 2) della correttezza della
qualificazione giuridica del fatto nonché della applicazione e della comparazione
delle eventuali circostanze; 3) della congruità della pena patteggiata, ai fini e nei
limiti di cui all’art. 27, terzo comma, Cost.; 4) della concedibilità della sospensione
condizionale della pena, qualora l’efficacia della richiesta sia stata subordinata alla
concessione del beneficio. Negativa quanto alla esclusione della sussistenza di
cause di non punibilità o di non procedibilità o di estinzione del reato. Le delibazioni
positive debbono essere necessariamente sorrette dalla concisa esposizione dei
relativi motivi di fatto e di diritto, mentre, per quanto riguarda il giudizio negativo
sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall’art. 129 cod. proc. pen.,
l’obbligo di una specifica motivazione sussiste, per la natura stessa della
delibazione, soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti
risultino elementi concreti in ordine alla non ricorrenza delle suindicate ipotesi. In
caso contrario, è sufficiente la semplice enunciazione, anche implicita, di aver
effettuato, con esito negativo, la verifica richiesta dalla legge e cioè che non
ricorrono gli estremi per la pronuncia di sentenza di proscioglimento ex art. 129
cod. proc. pen.”;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con

- che la sentenza impugnata rispetta questo principio, poiché si dà espressamente
atto della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e negative, previste
dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi compresa quella
costituita dall’assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza assolutoria ai
sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad escludere ogni violazione di legge ed a
soddisfare le esigenze di motivazione proprie delle pronunce del genere di quella
impugnata, qualora facciano difetto (come si verifica nel caso di specie) specifici

gravame, dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette condizioni
fosse mancante (si vedano in proposito, fra le altre: Sez. 4, n. 7768 del
11/05/1992, Longo, RV 191238; Sez. 3, n. 1693 del 19/04/2000, Petruzzelli, RV
216583; Sez. 2, n. 27930 del 21/05/2003, Lasco, Rv. 225208; Sez. 4, n. 34494 del
13/07/2006, Koumya, Rv. 234824; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv.
236622; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 – dep. 17/02/2012, Alba, Rv. 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento in favore delle
cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013
Il consigl’ere
Lo estensore

etale

n Lignct

elementi, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento o indicati nell’atto di

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