Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50233 del 22/10/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 50233 Anno 2015
Presidente: LA POSTA LUCIA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FEDERICI IDOLO N. IL 08/12/1929
avverso la sentenza n. 266/2013 TRIBUNALE di LATINA, del
19/05/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 22/10/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito i er la parte civile, l’Avv
it i difensor Avv.

Data Udienza: 22/10/2015

Sentite le conclusioni:
del Procuratore generale dott. Massimo Galli che ha chiesto annullarsi senza rinvio
la sentenza impugnata relativamente al reato di cui all’art 20 bis comma 2 L. n. 110
del 1975 e annullamento senza rinvio per il reato di cui all’ad 697 cod. pen., perché
il fatto non costituisce reato;
del difensore che ha chiesto accogliersi il ricorso;

1. Con sentenza del 19/5/2014, il Tribunale di Latina dichiarava FEDERICI Idolo
colpevole dei reati di cui all’art. 20 bis comma 2 L. n. 110 del 1975 e 697 cod. pen. e
lo condannava all’ammenda di euro 600,00 per il capo a) e di euro 200,00 per il capo
b), con beneficio della sospensione condizionale della pena e confisca di quanto in
sequestro.
L’imputazione era relativa alle modalità di custodia di un fucile da caccia a cani interni
cal. 12 e di un fucile semiautomatico cal. 12, detenuti all’interno di un armadio,
confusi tra i capi di abbigliamento. Si trattava di modalità, ritenute prive delle
necessarie cautele. In un cassetto del comodino della camera da letto era rinvenuta
una cartuccia da caccia calibro 12 a palla unica.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Federici Idolo.
Due i motivi di ricorso. Con il primo deduce violazione della L. n. 110 del 1975, art.
20 bis.
Assume che la norma, nello stabilire l’obbligo di diligenza nella custodia, adotta come
riferimento i soggetti indicati dal comma 1: minori degli anni 18, persone parzialmente
incapaci, tossicodipendenti o persone imperite nel maneggio delle armi. Inoltre le
modalità di custodia avrebbero dovuto permettere a tali persone di impossessarsi
“agevolmente” delle armi.
L’abitazione del Federici Idolo non era frequentata da alcuna delle persone sopra
indicate.
Con il secondo motivo lamenta, in relazione al capo b) della rubrica, carenza di prova
e omessa motivazione. Afferma il ricorrente che la cartuccia rientrava tra quelle a
pallini, per le quali è normativamente prevista l’esenzione dall’obbligo di denuncia.
Conclude per l’annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Rito. Nonostante l’atto di impugnazione sia denominato appello, deve rilevarsi
che trattasi

di sentenza inappellabile, essendo stata inflitta la sola pena
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RITENUTO IN FATTO

dell’ammenda. In applicazione del principio di cui all’art 568 c.p.p. l’impugnazione è
ammissibile a prescindere dal nomen iuris dato dalla parte e va, pertanto, qualificata
e trattata come ricorso per cassazione.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato e determina annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata, con formula d’insussistenza, relativamente al capo A della
rubrica.

nella custodia delle armi, le cautele necessarie ad impedire che minori, soggetti
incapaci, inesperti o tossicodipendenti possano impossessarsene agevolmente. Il
legislatore ha avuto come riferimento particolari categorie di soggetti per le quali il
maneggio delle armi è stimato come fatto di maggiore pericolosità.
Si tratta di reato di mera condotta e di pericolo, che si perfeziona per il solo fatto che
l’agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui
conosciute o conoscibili, con l’impiego dell’ordinaria diligenza. La rilevanza penale
della condotta è indipendente dalla circostanza che una delle persone indicate dalla
norma – minori, soggetti incapaci, inesperti o tossicodipendenti – sia giunta
concretamente a impossessarsi dell’arma o delle munizioni (Sez. 1, n. 18931 del
10/04/2013 – dep. 30/04/2013, Porcaro, Rv. 256018).
E’, tuttavia, necessario che sulla base di elementi specifici, l’agente possa e debba
rappresentarsi l’esistenza di una situazione tale da richiedere l’adozione di cautele
particolari e necessarie per impedire l’impossessamento delle armi da parte di uno dei
soggetti indicati (Sez. 5, n. 45964 del 30/10/2007 – dep. 07/12/2007, Misuraca Rv.
238497). Il richiamo alle particolari categorie di persone, che potrebbero
impossessarsi dell’arma, non va inteso come ipotesi puramente astratta, ma come
elemento riferito alla situazione concreta, che impone al possessore delle armi una
diligenza maggiore e che giustifica, dunque, la più grave pena edittale prevista
rispetto all’ipotesi generica di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 20, commi 1 e 2.
Nel caso di specie, la sentenza di merito non dà atto che nell’abitazione dell’imputato
fossero presenti anche da altri soggetti o fosse frequentata da parte da altre persone
facenti parte delle più volte citate categorie. In realtà si finisce per valutare la
“colpa” sulla base di un’ipotesi puramente astratta di cui non è apprezzato in concreto
il rischio e si finisce per trasformare la fattispecie stessa, elidendo da essa il profilo
di pericolo concreto che la deve contraddistinguere. D’altro canto un’interpretazione
così ampia della norma incriminatrice priverebbe di ogni spazio di efficacia l’ipotesi
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}–

2.1. La L. n. 110 del 1975, art. 20 bis, comma 2, punisce chiunque trascura di operare

meno grave già menzionata. Alla luce di quanto premesso va ritenuto che il fatto non
sussiste.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente al capo A e
va eliminata la relativa pena di euro 600 di ammenda. Segue la revoca della confisca
dei fucili e la restituzione all’avente diritto.

Non può trovare applicazione nel caso di specie l’ipotesi dell’esenzione dell’obbligo di
denuncia di cui all’art. 26 della legge 18 aprile 1975 n. 110. La norma in esame
prevede, infatti, i limiti alla detenzione di munizioni senza denuncia. I possessori di
armi regolarmente denunciate possono detenere cartucce a pallini per fucili da caccia,
purché la dotazione non superi le mille unità.
La norma contempla tra i presupposti di applicabilità dell’esenzione un doppio
requisito. Il primo è quantitativo e si fissa nelle 1000 unità di cartucce detenibili; il
secondo è descrittivo. Esso opera in una duplice direzione. Da un lato, ha funzione
selettiva della tipologia di cartucce; dall’altro fissa l’ambito oggettivo della categoria
di armi cui esso inerisce, limitandone l’applicabilità ai soli “fucili da caccia”.
Detti presupposti devono esistere congiuntamente.
In altri termini, è esentato da obbligo di denuncia solo chi detenga un numero non
superiore a mille cartucce “a pallini”, per fucile da caccia e sia in possesso dell’arma
da sparo regolarmente denunciata.
La detenzione, dunque, anche di una sola cartuccia di tipologia diversa, perché a palla
unica, pur nella disponibilità di chi abbia regolarmente denunciato l’arma, non rientra
nell’ambito di esenzione previsto dalla norma in esame e l’omessa denuncia determina
gli estremi della contravvenzione di cui all’art. 697 c.p. (Sez V sent. 13271 del 2511-1986 rv 174416;

Sez.

1, Sentenza n. 11078

del

08/05/1987

Ud. (dep. 23/10/1987) Rv. 176879).
Né, d’altro canto, risulta che la cartuccia in questione facesse parte della normale
dotazione di carica di una delle armi regolarmente denunciate, ipotesi che, se allegata,
avrebbe al più permesso di ritenere non necessaria per essa una separata denuncia
(Sez. 1, Sentenza n. 18376 del 28/03/2008 Ud. (dep. 07/05/2008) Rv. 240280).
P.Q.M.

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2.2. Quanto alla contravvenzione di cui al capo b) il motivo è infondato e va respinto.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A, perché il fatto
non sussiste ed elimina la relativa pena di euro 600 di ammenda.
Dispone la restituzione all’avente diritto delle armi confiscate.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2015
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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