Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50233 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50233 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STANILA MARIUS DANIEL N. IL 20/03/1969
avverso la sentenza n. 1244/2013 TRIBUNALE di ROMA, del
21/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 21/10/2013

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 c.p.p., fu
applicata a Stanila Marius Daniel, per il reato di furto pluriaggravato di un telefono
cellulare, la pena concordata con la pubblica accusa nella misura di otto mesi di
reclusione e 300€ di multa, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle
aggravanti contestate;

atto redatto personalmente, affidato ad unico motivo, con il quale deduce
mancanza di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p.;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 c.p.p. per l’applicazione della pena su richiesta, ivi
compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la pronuncia di sentenza
assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (l’imputato è stato arrestato in flagranza di
reato); il che basta ad escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze
di motivazione proprie delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora
facciano difetto (come si verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal
testo del medesimo provvedimento o indicati nell’atto di gravame, dai quali possa
invece desumersi che taluna delle suddette condizioni fosse mancante (si vedano in
proposito, fra le altre: Sez. 4, n. 7768 del 11/05/1992, Longo, RV 191238; Sez. 3,
n. 1693 del 19/04/2000, Petruzzelli, RV 216583; Sez. 2, n. 27930 del 21/05/2003,
Lasco, Rv. 225208; Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Koumya, Rv. 234824; Sez. 1,
n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 dep. 17/02/2012, Alba, Rv. 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento in favore delle

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con

cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013

Il consigliere estensore

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