Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50232 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50232 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARABOTTA ANTONIO N. IL 03/05/1932
avverso la sentenza n. 372/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
28/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

ett

Data Udienza: 21/10/2013

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, confermando quella di primo grado, Carabotta
Antonio era ritenuto responsabile di lesioni volontarie pluriaggravate in danno del
cognato Conti Gallenti Costantino;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con

erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza e/o manifesta
illogicità della motivazione e mancata assunzione di prove decisive, poiché
l’affermazione di responsabilità è fondata esclusivamente sulla deposizione della
persona offesa, inattendibili perché generiche e non riscontrabili, rese da
persona incapace di intendere e di volere e animata da cattivi sentimenti nei
confronti dell’imputato;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità del motivo, poiché la
ricorrente si limita a contestare l’attendibilità della persona offesa, riproponendo
argomenti già proposti in sede di appello, senza confrontarsi con la motivazione
della decisione impugnata;
– che la Corte territoriale ha fatto leva, oltre che sulle dichiarazioni della vittima,
su una serie di elementi ulteriori, del tutto trascurati dal ricorrente, quali la
deposizione della sorella della persona offesa, le constatazioni dei Carabinieri, il
sequestro di un bastone insanguinato, il referto medico e addirittura la
confessione dell’imputato;
– che il motivo di ricorso che non si confronti con le considerazioni della sentenza
di appello, va dichiarato inammissibile, venendo meno in radice la tipica funzione
di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n.
20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012,
Pezzo, Rv. 253849); infatti in tal modo il provvedimento formalmente
impugnato, lungi dall’essere destinatario di specifica critica argomentata, è di
fatto del tutto ignorato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, in
motivazione);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il

atto redatto dal difensore avv. Alessandro Pruiti, denunciando inosservanza ed

cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013
Il consigliere estensore

Il

nte

cassa delle ammende.

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