Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50231 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50231 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHIARELLOTTO FRANCESCA N. IL 07/05/1970
avverso la sentenza n.4393/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
13/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 21/10/2013

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado,
Chiarellotto Francesca fu ritenuto responsabile di furto aggravato di una borsa da
donna, riconosciuta l’attenuante del risarcimento del danno, equivalente alle
contestate aggravanti;

atto sottoscritto dal difensore, avv. Andrea Zambon, con il quale ha dedotto
inosservanza o erronea applicazione di legge penale e manifesta illogicità della
motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento dell’attenuante del
risarcimento del danno rispetto alle contestate aggravanti, in considerazione
della fattiva collaborazione al recupero della borsa, alla lievità del fatto commeso
da soggetto privo di mezzi; il ricorrente lamenta che la Corte ha sopravvalutato
le tre condanne precedenti, per fatti successivi, a fronte di elementi che invece
potevano condurre ad un giudizio di prevalenza dell’attenuante;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché va
rimarcato che il riconoscimento delle attenuanti generiche, e il connesso giudizio
di bilanciamento con le aggravanti, sono statuizioni che l’ordinamento rimette
alla discrezionalità del giudice di merito, per cui non vi è margine per il sindacato
di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai
canoni della logica. Nel caso di specie la Corte d’appello non ha mancato di
motivare la propria decisione, facendo riferimento ai precedenti specifici per
delitti contro il patrimonio, che denotano una radicata attitudine a delinquere e
non consentono un giudizio di prevalenza dell’attenuante. Siffatta linea
argomentativa non presta il fianco a censura, rendendo adeguatamente conto
delle ragioni della decisione adottata; d’altra parte non è necessario, a soddisfare
l’obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione
tutti gli elementi di cui all’art. 133 c.p., essendo invece sufficiente l’indicazione di
quegli elementi che nel discrezionale giudizio complessivo, assumono eminente
rilievo;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’art. 616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il
2

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, con

cui importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013
Il consigliere estensore

cassa delle ammende.

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