Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50229 del 26/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50229 Anno 2015
Presidente: MANNINO SAVERIO FELICE
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BOLOGNA
nei confronti di:
EL OMARY MOHAMED N. IL 24/10/1979
avverso l’ordinanza n. 974/2015 TRIB. LIBERTA’ di BOLOGNA, del
10/09/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO MATTEO
SOCCI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
0/41-5e-f)(194.3*/
rl

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 26/11/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna propone
ricorso in cassazione avverso l’ordinanza del tribunale di Bologna – sezione
Impugnazioni Cautelari Penali – del 10 settembre 2015, con la quale, in riforma
dell’ordinanza del G.I.P. di Ravenna – riqualificata la condotta ex art 73, comma
5, T. U. stup. -, sostituiva la misura della custodia cautelare in carcere con la

81 cod. pen. e 73, comma 1 e 4, T. U. stup., per cessioni di stupefacenti del tipo
cocaina ed haschish, in Faenza fino al marzo 2015.
2. il ricorrente osserva che con la trasformazione della fattispecie del
comma 5, come autonoma e non circostanza attenuante, nulla è cambiato sui
presupposti della ricorrenza dell’ipotesi di minore gravità; nel caso giudicato dal
tribunale del riesame sussistono tutti i presupposti per non ritenere l’ipotesi di
minore gravità. Frequenza delle cessioni di sostanza stupefacente, – più volte in
una settimana -, numero elevato di soggetti destinatari dello stupefacente,
professionalità ed abitualità della condotta di spaccio, una vera e propria attività
organizzata, con l’utilizzo di altri telefoni e altre persone.
Ha chiesto quindi l’annullamento dell’ordinanza del tribunale di Bologna
con la quale è stata sostituita la misura cautelare in carcere, in corso di
esecuzione, con la misura del divieto di dimora.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato e deve accogliersi.
Il problema posto dal Procuratore della Repubblica ricorrente concerne la
sussistenza, o no, dell’ipotesi del comma 5, deWart 73, del T. U. nelle ipotesi di
contemporanea detenzione ai fini di spaccio, o di spaccio, di droghe di differente
tipologia; nel caso di specie cocaina ed hashish; oltre a questo il Procuratore
individua altri elementi per l’insussistenza dell’ipotesi del comma 5, dell’art 73,
citato.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto è univoca
nell’affermare l’insussistenza del comma 5, dell’art 73, citato: “Nelle ipotesi di
detenzione di sostanze diverse, a prescindere dal dato quantitativo, In tema di
stupefacenti, l’attenuante del fatto di lieve entità, di cui all’art. 73, comma
quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, non è configurabile nel caso di detenzione di
sostanze di differente tipologia, a prescindere dal dato quantitativo, trattandosi
1

misura del divieto di dimora nei confronti di Omary Mohamed, imputato dell’art

di condotta indicativa della capacità dell’agente di procurarsi sostanze tra loro
eterogenee e r per ciò stesso, di rifornire, assuntori di. stupefacenti di diversa
natura, così da recare un danno non tenue al bene della salute pubblica tutelatd
dalla norma incriminatrice. (Fattispecie relativa alla detenzione di 91 grammi di
“hashish” e di 181 pasticche di “ecstasy”)”. (Sez. 3, n. 47671 del 09/10/2014 dep. 19/11/2014, Cichetti, Rv. 261161);
nello stesso senso vedi Sez. 3, n. 26205 del 05/06/2015 – dep.

Errato è il richiamo, effettuato nell’ordinanza impugnata, alla decisione
della Cassazione Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015 – dep. 15/04/2015, Driouech,
Rv. 263068, poiché dalla lettura integrale della decisione si ricava che la
fattispecie analizzata concerneva un solo tipo di stupefacente, hashísh.
Inoltre nel caso ci sono frequenti cessioni di stupefacenti a persone
diverse e numerose (nell’imputazione si individuano 9 soggetti diversi, e in
molteplici occasioni per ogni acquirente), tanto da ritenere ragionevolmente una
vera e propria attività organizzata, con modalità non proprio rudimentali, ma
raffinate.
4. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo
esame al tribunale di Bologna.
PQM

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Bologna.
Così deciso il 26 novembre 2015

22/06/2015, P.M. in proc. Khalfi, Rv. 264065.

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