Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50229 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50229 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ASSARO ENZO N. IL 11/02/1943
avverso la sentenza n. 298/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del
29/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 21/10/2013

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, confermando quella di primo grado, D’Assaro Enzo
era ritenuta responsabile di furto con destrezza di un portafogli contenente 235€ in
danno di Palminteri Ignazio;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto redatto dal difensore prof. avv. Giovanni Aricò, denunciando mancanza ed

appello in relazione all’attendibilità della persona offesa, sulla cui deposizione si
fonda la sentenza di condanna, richiamando le incongruenze delle sue dichiarazioni
esposte nell’atto di appello rispetto a quanto riferito dal teste Sutera;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il motivo va dichiarato inammissibile perché versato in fatto e dunque non
rientrante tra quelli consentiti dall’art. 606 c.p.p.;
– che la censura con esso elevata, dietro l’apparente denuncia di vizi processuali e
della motivazione, si traducono nella sollecitazione di un riesame del merito – non
consentito in sede di legittimità – attraverso la rinnovata valutazione degli elementi
probatori acquisiti; la Corte territoriale ha dato pienamente conto delle ragioni che
l’hanno indotta a ritenere provato i delitti contestati, ritenendo attendibile la
ricostruzione dei fatti operata dalla persona offesa, riscontrata dalla deposizione del
teste Sutera, che ha confermato le modalità dell’azione nella parte alla quale ha
potuto assistere (quella successiva alla sottrazione del portafogli) e da ulteriori
circostanze (l’intestazione dell’autovettura, della quale il Sutera annotò la targa al
D’Assaro; il possesso da parte dell’imputato della somma in contanti di 375€, la
stessa sera del furto; l’ammissione da parte dell’imputato dell’incontro con la
vittima, per chiedere una informazione).
– che della linea argomentativa così sviluppata il ricorrente non segnala alcuna
caduta di consequenzialità, che emerga

íctu ()cui/

dal testo stesso del

provvedimento; mentre il tentativo di enfatizzare le differenze tra le deposizioni del
Palminteri e del Sutera si risolve nella prospettazione del fatto storico alternativa a
quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito: il che non può trovare
spazio nel giudizio di Cassazione;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni

illogicità della motivazione con riferimento alle deduzioni dedotte con l’atto di

profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa delle

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013
Il consigliere estenspre

Il pre/
si

ammende.

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