Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50228 del 29/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 50228 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
VIGILANTE MICHELE N. IL 03/05/1933
avverso l’ordinanza n. 122/2014 TRIB. LIBERTA’ di AVELLINO, del
03/02/2015
)se
.e2*ta
t la relazione fatta dal Consigliere
tt. RENATO GRILLO;
tte/sentite le conclusioni del PG D
1
,
I ,z.e_ –k”. cc)– ■,-yn
2:7te-

C

Udit i difensor Avv.;

Data Udienza: 29/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza del 3 febbraio 2015 il Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del
Riesame rigettava l’appello proposto da VIGILANTE Michele, soggetto indagato per il reato di
cui all’art. 44 del D.P.R. 380/01, avverso il provvedimento reietttivo del 18 novembre 2014 con
il quale il G.I.P. aveva respinto la istanza di revoca del sequestro preventivo disposto su un

1.2 Avverso il detto provvedimento propone ricorso l’indagato a mezzo del proprio
difensore fiduciario denunciando con un primo motivo vizio di motivazione per assoluta
assenza della stessa in punto di periculum in mora. Con un secondo motivo la difesa si duole in
relazione all’art. 125 cod. proc. pen. della inosservanza della legge penale per avere omesso di
provvedere sulla richiesta di dissequestro parziale dell’immobile reputandone l’impossibilità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato. Per una migliore intellegibilità della vicenda va ricordato che, in
seguito ad un controllo edilizio sul territorio del Comune di Solofra, erano stati accertati lavori
in corso d’opera su un immobile in corso di edificazione composto di quattro elevazioni fuori
terra e con una altezza massima di mt. 11,85, in luogo dei tre piani consentiti dal vigente
strumento urbanistico e di una altezza massima di nnt. 10 consentita dal predetto strumento
urbanistico. L’immobile, pertanto, era stato assoggettato a sequestro preventivo nella sua
interezza.
1.1 Tanto premesso il Tribunale ha correttamente ravvisato anzitutto il fumus criminis, in
vero non contestato dalla difesa che lamenta invece una carenza di motivazione in punto di
esigenze cautelari. Del tutto correttamente però il Tribunale ha ravvisato nella costruzione
come sopra in corso di realizzazione un sensibile aggravio, non consentito, del carico
urbanistico, presupposto, quest’ultimo, per il mantenimento del provvedimento cautelare
proprio al fine di impedire che quell’aggravio si realizzasse.
1.2 Quanto alla supposta inosservanza della legge penale ed al vizio di motivazione in
merito alla richiesta, non accolta dal Tribunale, di dissequestro parziale, la motivazione del
Tribunale è perfettamente in linea con l’orientamento di questa Suprema Corte espresso in
materia.
1.3 Appare utile ricordare in questa sede che in riferimento a misure cautelari di carattere
reale è possibile ricorrere in Cassazione esclusivamente per inosservanza (od erronea
applicazione) della legge penale e mancanza assoluta della motivazione, ovvero per
motivazione meramente apparente: conseguentemente il ricorso di legittimità contro ordinanze
emesse in materia di sequestro preventivo è consentito quando la motivazione del
provvedimento impugnato, oltre che mancante del tutto, sia meramente apparente, perché
1

fabbricato sito in Solofra.

sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'”iter” logico
seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (in termini Sez. 6^ 10.1.2013 n. 6589,
Gabriele, Rv. 254893).
2.

Le censure proposte sul punto dalla difesa del ricorrente, rivolte ad evidenziare

l’assenza, o in ogni caso, l’apparenza della motivazione in ordine al periculum in mora, non
colgono nel segno, in quanto il Tribunale ha spiegato convenientemente le ragioni per le quali,
in presenza di lavori abusivi interessanti l’intero edificio, fosse necessario estendere il

riguardanti l’aggravio del carico urbanistico.
3. Nell’affermare principi assolutamente condivisibili in materia di esigenze cautelari rivolte
ad impedire l’aggravio di carico urbanistico legato alla presenza di una costruzione consistente
in più piani elevati dal suolo rispetto al numero consentito dalla strumentazione urbanistica e
caratterizzati anche da una altezza superiore – e di molto – a quella consentita dagli strumenti
urbanistici (artt. 5 e 35 delle N.T.A. in relazione anche alla caratteristiche urbanistiche della
zona indicata come C3) il Tribunale ha fatto buon governo di tali principi nell’applicazione al
caso concreto.
3.1 Con riguardo, in particolare, all’elemento del carico urbanistico, va ricordato che in
tema di sequestro preventivo per reati commessi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, è
stato costantemente affermato che la sola esistenza di una struttura abusiva integra il
requisito dell’attualità del pericolo persino nel caso in cui l’edificazione sia stata ultimata, in
quanto il rischio di offesa al territorio e all’equilibrio ambientale, indipendentemente
dall’effettivo danno al paesaggio e dall’incremento del carico urbanistico, perdura in stretta
connessione con l’utilizzazione della costruzione ultimata (Sez. 3^ 18.9.2013 n. 42363,
Colicchio, Rv. 257226).
3.2 In coerenza con tali principi è stato ripetutamente chiarito da questa Corte che,
persino nel caso di immobili ultimati (ma nel caso in esame si trattava di lavori in corso
d’opera), si profila sempre il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato connesso
all’aumento del carico urbanistico derivante dall’uso dell’immobile al di fuori di ogni controllo
prescritto in funzione della tutela degli interessi pubblici coinvolti (così, Sez. 3^ 22.1.2003 n.
9058, P.M. in proc. Sferratore, Rv. 224173).
3.2 Posto di fronte al problema rappresentato dalla verifica nella fattispecie de qua se
fosse, o meno, ammissibile un dissequestro parziale, l’affermazione del Tribunale, secondo la
quale il sequestro andava mantenuto per l’intero corpo di fabbrica, si traduce in una
considerazione in linea con le regole sopra indicate in tema di esigenze del carico urbanistico.
3.3 La possibilità di un sequestro preventivo parziale deve, infatti, essere esclusa quando,
per le caratteristiche dell’illecito urbanistico, non sia possibile scindere la parte legittimamente
realizzata da quella illegittima, senza vanificare le esigenze cautelari per le quali il sequestro è
2

sequestro preventivo alla intera costruzione sulla base di specifiche esigenze cautelari

stato disposto, mentre solo quando tale separazione sia possibile, il sequestro preventivo non
deve essere inutilmente vessatorio (in termini Sez. 3^24.6.2009 n. 33539, Repetti, Rv.
244567; idem 11.2.2009 n. 15717, Bianchi ed altri, Rv. 243250 in cui si afferma la necessità
che la misura cautelare debba essere limitata alla cosa o parte di essa effettivamente
pertinente al reato ipotizzato e deve essere disposta nei limiti in cui il vincolo imposto serva a
garantire la confisca del bene o ad evitare la perpetuazione del reato – Fattispecie di
intervenuto sequestro, per abusi edilizi, di intere unità abitative a fronte di difformità

4. Il ricorso va, pertanto rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 29 aprile 2015
Il Consigliere estensore

riguardanti le sole mansarde delle stesse).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA