Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50226 del 29/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50226 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZECCA ANTONELLO N. IL 17/12/1979
CATALDO DAMIANO N. IL 17/02/1989
avverso l’ordinanza n. 545/2014 TRIB. LIBERTA’ di LECCE, del
15/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.RENATO ,GRIL1,0;
19,elsentite le conclusioni del PG Dfitr.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 29/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza del 15 luglio 2014 il Tribunale di Lecce – Sezione per il Riesame rigettava l’istanza di riesame proposta nell’interesse di ZECCA Antonello e CATALDO Damiano
(indagati per i reati di porto e detenzione di armi – capi D3, E3, F3 e G3 della imputazione
provvisoria) avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di quella città in
data 19 maggio 2014 con la quale era stata applicata nei confronti dei predetti indagati la

CATALDO limitatamente al reato di cui al capo di imputazione E3 in parziale accoglimento del
ricorso proposto nell’interesse di quest’ultimo.
1.2 Propongono ricorso avverso la detta ordinanza entrambi gli indagati a mezzo del loro
difensore fiduciario con due distinti motivi con i quali, rispettivamente, deducono violazione
della legge processuale (artt. 291, 292, 294, 272, 273 e 125 cod. proc. pen.) in punto di
ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, nonché carenza di motivazione e sua
illogicità manifesta in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato in ogni sua parte.
2. Va premesso, in punto di fatto, che entrambi i ricorrenti risultano indagati, per quanto
qui rileva, per numerosi reati afferenti al porto ed alla detenzione di armi da sparo comuni. Il
Tribunale nell’esaminare la posizione dei due indagati, alla luce delle censure sollevate dalla
difesa in riferimento ai vizi dell’ordinanza genetica, ha passato in rassegna le numerose
intercettazioni ambientali dalle quali si desumono i reali contenuti delle conversazioni
intercorse tra lo ZECCA ed una sua amica a nome Monica CASALUCCI che depongono
univocamente per il possesso di un’arma da parte dello ZECCA e per il porto della stessa in
luogo pubblico. Il Tribunale nell’esaminare i contenuti di tali conversazioni (si tratta di una
avvenuta alle ore 00,23 del 6 maggio 2011 e di un’altra di poco successiva, avvenuta alle ore
00,34 dello stesso giorno), ha anche ricostruito in modo del tutto logico il contesto all’interno
del quale lo ZECCA era indotto a detenere e portare seco un’arma, descrivendo l’aspro
contrasto tra due fazioni (ad una delle quali aderiva lo ZECCA) determinato contrasti tra due
contrapposti gruppi criminali sfociati nella soppressione di due persone ciascuna delle quali
appartenete ad ognuno dei due clan. Vengono poi analizzate con altrettanto scrupolo le
conversazioni avvenute in data 12 giugno 2011 tra lo ZECCA e CATALDO Damiano (capo F3) e
quella avvenuta 11 luglio 2011 tra lo ZECCA e tale LUMACA Giuseppe; ancora una volta il
Tribunale ricostruisce in modo assolutamente logico ed esaustivo il contesto criminale in cui
operano i detti soggetti ed esprime conseguentemente un giudizio di rilevantissima pericolosità
nei confronti di entrambi i ricorrenti escludendo anche che la detenzione ed il porto dell’arma

1

misura cautelare della custodia in carcere. Ordinava tuttavia la scarcerazione formale del

da parte dello ZECCA fosse attribuibile ad una esigenza assoluta di salvaguardia della propria
incolumità da parte dello ZECCA.
3. Orbene, a fronte di una motivazione estremamente analitica da parte del Tribunale che
non ha tralasciato alcun elemento – ivi compresi quelli prospettati dalla difesa – per giustificare
il proprio convincimento, ‘la difesa si è diffusa in una serie di considerazioni che oltre a risultare
sostanzialmente generiche non sono per nulla idonee a superare le argomentazioni del
Tribunale. La difesa censura la decisione sotto il profilo della carenza della motivazione, ma la

altrettanto va detto con riferimento alla pretesa manifesta illogicità, tanto più se si considera
che la decisione del Tribunale è coerente con i contenuti delle varie conversazioni (peraltro
estremamente numerose) che vedono coinvolti sia lo ZECCA che il CATALDO nella fase di
gestione dei rispettivi ruoli che li portavano a circolare armati in realtà per contrastare il
gruppo rivale.
3.1 Sotto diverso profilo le considerazioni sviluppate dalla difesa con riguardo alle
intercettazioni analizzate dal Tribunale contengono mm n realtà rilievi in fatto, improponibili in
sede di legittimità.
3.2 ED anche con riguardo alla detenzione delle armi – in particolare si tratta della pistola
di cui parla lo ZECCA nelle conversazioni intercettate – la tesi difensiva che vorrebbe lo ZECCA
armarsi per evitare di essere ucciso da appartenenti al gruppo rivale non ha alcuna consistenza
proprio alla luce del tenore delle conversazioni esaminate dal Tribunale. Correttamente il
Tribunale ha escluso la configurabilità anche astratta, della legittima difesa ovvero dello stato
di necessità.
3.3 Per potersi parlare di manifesta illogicità, infatti, occorre che l’incoerenza della
motivazione sia evidente, ovvero di livello tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il
sindacato di legittimità, al riguardo, essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza e
considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate,
siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico
ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi di diritto (cfr. Cass. Sez. Un. 21.9.2003 n.
47289, Petrella, Rv. 226074; Sez. 3^ 12.10.2007 n. 40542, Marrazzo e altro, Rv. 238016).
4. Considerazioni analoghe vanno formulate in riferimento al secondo motivo collegato ad
una asserita mancanza di motivazione e manifesta illogicità in punto di conferma del
provvedimento genetico sotto il profilo delle esigenze cautelari: ancora una volta alle puntuali
argomentazioni del Tribunale in merito alla sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della
stessa indole in termini di concretezza ed attualità e soprattutto alla elevatissima pericolosità
dei due indagati in stretta correlazione con la gravità dei fatti si contrappongono considerazioni
difensive del tutto generiche che fanno leva sulla possibilità che venga in concreto irrogata una
pena inferiore ai tre anni di reclusione come tale ostativa alla applicazione di misure coercitive.
2

sua estrema puntualità ed esaustività escludono in radice l’esistenza di tale vizio. Ed

Ma sul punto il Tribunale con estrema chiarezza ha escluso che possa profilarsi una simile
possibilità proprio sulla base della estrema gravità dei fatti sottolineando anche l’assoluta
inidoneità di misure diverse e meno gravi rispetto a quella in atto. Le argomentazioni della
difesa oltre a risultare assertive sono anche generiche in quanto ripropongono temi già
adeguatamente valutati dal Tribunale, senza aggiungere profili diversi.
5. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali nonché al pagamento, della somma di C 1.000,00 – reputata congrua – da

inammissibilità.

P.Q.M.
a…Dichiara inammissibile i1 ricorsa e condanna

ricorrente al pagamento delle spes

processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 29 aprile 2015
Il Consigliere estensore

Il Presidente

versarsi alla cassa delle Ammende avendo ciascuno dei ricorrenti dato causa alla

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