Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50224 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50224 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANDRIANI DANIELE N. IL 25/05/1972
avverso la sentenza n. 772/2009 CORTE APPELLO di LECCE, del
14/06/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 21/10/2013

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, Andriani
Daniele era ritenuto responsabile di furto di un veicolo parcheggiato sulla pubblica
via;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto sottoscritto personalmente, con il quale deduce inosservanza o erronea

motivazione in relazione all’art. 626 cod. pen., poiché a suo giudizio il fatto andava
qualificato come furto d’uso, in considerazione delle modalità della sottrazione
(eseguita sotto gli occhi del coniuge del derubato) e del fatto che dopo l’intervento
dei Carabinieri egli consentì il ritrovamento del mezzo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, poiché la
Corte territoriale, con motivazione adeguata e priva di contraddizioni logiche, ha
escluso la ricorrenza del furto d’uso proprio per le modalità del fatto, incompatibile
con lo scopo di fare un uso momentaneo della cosa sottratta e di restituirla
immediatamente dopo, poiché l’imputato nascose l’autocarro in una masseria
abbandonata e poi tornò a riprendere il suo scoter su un diverso veicolo di una
persona rimasta ignota;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del procedimento nonché al versamento della somma di euro mille alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013

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