Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50223 del 28/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50223 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CULIERSI DANIELE N. IL 28/05/1988
avverso l’ordinanza n. 6115/2014 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
08/10/2014

e os

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RENATO GRILLO;
le sentite le conclusioni del PG Dott.
CD

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 28/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con ordinanza dell’8 ottobre 2014 il Tribunale di Napoli – Sezione per il Riesame respingeva l’istanza di riesame proposta nell’interesse di CULIERSI Daniele (indagato per i reati
di cui agli artt. 74 e 73 D.P.R. 309/90 meglio indicati ai capi B) ed I) della imputazione
provvisoria) avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di quel
Tribunale in data 8 settembre 2014 con la quale era stata applicata nei confronti del predetto

1.2 Propone ricorso avverso la detta ordinanza l’indagato personalmente, deducendo con
unico motivo, vizio di motivazione per carenza assoluta nonché illogicità manifesta e
contraddittorietà in punto di omessa valutazione di specifiche deduzioni difensive comprovanti
l’estraneità del CULIERSI ad entrambi i reati contestatigli, contenute in una memoria
depositata all’udienza dell’8 ottobre 2014. Lamenta in particolare il ricorrente che il Tribunale
avrebbe immotivamente rigettato l’acquisizione della memoria difensiva, così incorrendo nel
vizio di inosservanza della legge processuale penale e che nessuna motivazione avrebbe fornito
in ordine alla esatta individuazione del CULIERSI quale soggetto menzionato nelle varie
conversazioni intercorse tra LUONGO Pasquale e BORZACCHIELLO Anna. Aggiunge il ricorrente
che relativamente alle conversazioni indicate nelle pagg. 376 e ss. dell’ordinanza applicativa
della misura cautelare lo stesso Tribunale riconosce l’incertezza in ordine alla identificazione
dei vari interlocutori, il che doveva costituire ostacolo alla individuazione del CULIERSI come
soggetto coinvolto negli episodi oggetto di quelle conversazioni. Lamenta, conclusivamente,
vizio di motivazione in quanto del tutto apparente con specifico riferimento alla ritenuta gravità
del compendio indiziario relativo ad entrambe le imputazioni provvisorie sopra indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile sia per la manifesta infondatezza che per la
genericità delle argomentazioni a sostegno.
2. Va premesso, in punto di fatto, che CULIERSI Daniele – per quanto è dato leggere dal
testo dell’ordinanza censurata – risulta essere sottoposto ad indagini per il reato associativo
finalizzato allo smercio di sostanze stupefacenti (capo B) e per il reato-fine di illecita
detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti del tipo cocaina in concorso con altri due
associati, PROTA Emanuele e MARINO Salvatore (capo I). Il Tribunale, nell’esaminare la
posizione dell’odierno ricorrente, ha preso in considerazione una serie di conversazioni che si
riferiscono a costui e che denotano il suo organico inserimento nel gruppo associativo di cui al
capo b). In particolare, il Tribunale individua CULIERSI Daniele come uno stretto collaboratore
del cugino Ciro, inteso “Birretella”, gestore della piazza di spaccio di Marianella. La
identificazione del CULIERSI Daniele viene data per certa da parte del Tribunale sulla base di
una serie di dati tra i quali, oltre al rapporto parentale con il cugino Ciro, anche la disponibilità
1

indagato la misura della custodia cautelare in carcere.

della utenza cellulare nr. 3332251261 e di altra utenza recante il n. 3317267060, entrambe a
lui riconducibili; ancora, i rapporti intercorrenti con tale VALLEFUOCO Gabriele operante,
unitamente ad altri sodali all’interno del luogo denominato “La casarella”; inoltre i servizi di
osservazione espletati dai carabinieri aventi per oggetto la frequentazione di alcuni associati
della cd. “casarella” (tra i quali proprio CULIERSI Daniele). Proprio tale attività di osservazione
diretta ha consentito al Tribunale di ritenere CULIERSI Daniele inserito a pieno titolo nella
organizzazione criminale anche in relazione ai suoi rapporti sia con il VALLEFUOCO, sia con il

conversazioni intercettate avvenute sia all’interno dell’autovettura condotta dal VALLEFUOCO
(si tratta di una autovettura Fiat Bravo tg. DL 748 ZX in cui si trovava il CULIERSI), sia,
sempre di tipo ambientale, avvenuta il 28 marzo 2014 tra CULIERSI Ciro, CULIERSI Daniele,
LO RUSSO Carlo, VALLEFUOCO Gabriele e CINICOLO Francesco Saverio, della quale vengono
riportati ampi stralci indicativi del reale contenuto (illecito) della conversazione. Nessun dubbio
esprime il Tribunale in merito alla identificazione del CULIERSI Daniele nell’odierno indagato,
anche perché il ruolo di questi viene particolarmente in risalto dopo l’arresto di CULIERSI Ciro,
del quale proprio il cugino Daniele prende il posto nella gestione della parte organizzativa dello
spaccio di cocaina come emerso da una conversazione sempre del 28 marzo 2014 intercorsa
tra il VALLEFUOCO e il CULIERSI Daniele della quale il Tribunale riporta un ampio stralcio.
2.1 Le argomentazioni seguite dal Tribunale per confermare l’appartenenza del CULIERSI
al gruppo criminale non risultano dunque, contrariamente alle deduzioni difensive, né
generiche, né apparenti. Peraltro il Tribunale non si è limitato a citare i passi salienti delle
conversazioni sopra citate, ma ne ha estrapolate altre (vds. le pagg. da 47 a 50 dell’ordinanza)
ugualmente sintomatiche della intensità ed abitualità dei rapporti tra il CULIERSI Daniele ed i
sodali.
2.2 Sempre in riferimento alle modalità di individuazione del CULIERSI in termini di
certezza, il Tribunale dà conto dello stretto legame fiduciario, oltre che parentale, tra questi ed
il cugino Ciro, nonché dei rapporti di natura altrettanto fiduciaria tra il CULIERI e LO RUSSO
Carlo e RUSSO Luigi inteso “Gigiotto” che parlano della necessità di sostenere le spese dei
sodali detenuti.
3. Di fronte a tale congerie di dati e ricchezza di argomentazioni tra loro coordinate in
modo logico anche perché basate su elementi inoppugnabili che non prestano il fianco ad
equivoci interpretativi di sorta, le argomentazioni del ricorrente fanno leva su una presunta
decisione di mancata acquisizione di una memoria difensiva, solo genericamente indicata,
tralasciando però di considerare che il Tribunale ha preso contezza delle deduzioni difensive
esposte in sede di riesame, disattendendole perché del tutto infondate. Emblematica la
spiegazione data dal Tribunale, in contrapposizione alle deduzioni difensive circa il certo
riferimento al matrimonio di CULIERSI Daniele di cui è cenno in un colloquio intercorso in
carcere tra LUONGO Pasquale BORZACCHIELLO Angela, alla luce di una serie di elementi tra i
2

cugino CULIERSI Ciro, sia con PROTA Emanuele. Il Tribunale fa riferimento a numerose

quali la mancanza di altri soggetti inseriti in quel gruppo criminale aventi il nome di battesimo
Daniele. Le asserzioni del ricorrente sono marcatamente generiche e del tutto contrastanti con
circostanze oggettive inoppugnabili, sicchè vanno anche considerate manifestamente
infondate.
4. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al pagamento della somma di C 1.000,00 – reputata congrua – da versarsi
alla cassa delle Ammende avendo il ricorrente dato causa alla inammissibilità.

di copia del presente provvedimento alla Direzione della Casa Circondariale ove il ricorrente
trovasi ristretto.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore
dell’Istituto Penitenziario competente a norma dell’art. 94 comma 1 ter Disp. Att. cod. proc.
pen.
Così deciso in Roma il 28 aprile 2015

5. Va disposta, ai sensi dell’art. 94 comma 1 ter Disp. Att. cod. proc. pen. la trasmissione

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