Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50222 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50222 Anno 2015
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
De Luca Walter nato a Cassino il 07/06/1969
avverso la sentenza del 25/06/2014 del Tribunale di Avezzano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pie cte
Gaeta, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 25/06/2014 il Tribunale di Avezzano -accertata la penale
responsabilità di De Luca Walter in ordine al reato di cui agli artt. 5, lett. b), 6,
quarto comma, L. n. 283/1962 perché quale responsabile della DE.CA . Service
srl deteneva per la vendita prodotti surgelati in cattivo stato di conservazione- lo
condannava alla pena di € 600,00 di ammenda.
La pronuncia evidenziava la sussistenza di prova piena dell’addebito ascritto al
prevenuto, quale riveniente da un accesso ispettivo del NAS di Pescara in data
15 gennaio 2010 presso il punto vendita della DE.CA . in Luco dei Marsi, secondo
le circostanze confermate in sede di escussione testimoniale dibattimentale da
uno degli accertatori.
2.Avverso tale decisione ha proposto appello -convertito in ricorso per
cassazione- il difensore fiduciario dell’imputato, chiedendo la rinnovazione
dell’istruzione dibattimentale in quanto non notificato ritualmente il decreto che

Data Udienza: 19/11/2015

t

dispone il giudizio; gradatamente asserendo l’estraneità del De Luca al fatto
oggetto del processo, poiché non direttamente responsabile del punto vendita
nel quale il fatto stesso è stato accertato, avendo rilasciata delega alla persona
trovata dal NAS al momento dell’accesso ispettivo originante la notitia criminis
ovvero dovendosi ascrivere il fatto medesimo alli alterazione dei prodotti durante
l’asporto dall’esercizio di vendita.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1.L’innpugnazione va dichiarata inammissibile.

qualificato come “appello” una sentenza di condanna alla sola pena
dell’ammenda, che peraltro ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen. non
è appellabile. Tuttavia l’ impugnazione deve considerarsi convertita in ricorso per
cassazione ai sensi dell’ art. 568, commi 2 e 5, prima parte, cod. proc. pen.
1.2 Così riqualificata l’ impugnazione è tuttavia inammissibile, poiché non sono
stati dedotti motivi sussumibili in alcuna delle ipotesi tassativamente previste
dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen.
L’atto infatti sia nella struttura sia nei contenuti corrisponde ad un gravame
meritale della sentenza impugnata e non presenta di contro gli elementi formali
e sostanziali di un, ammissibile, ricorso per cassazione. Il De Luca in particolare
chiede la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, per una non meglio
precisata nullità del decreto di citazione a giudizio; gradatamente, nel merito
ribadisce le difese proposte nelle prime cure giudiziali ejil specificamente/la sua
estraneità al fatto illecito per effetto del conferimento di una delega gestoria a
persona preposta all’esercizio commerciale ove i prodotti alimentari de quibus
sono stati sequestrati e l’avvenuto deterioramento dei prodotti stessi nella fase
del trasporto al laboratorio di analisi, indi proponendo finale richiesta di
assoluzione, quantomeno ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Nessuna di queste censure rientra nella competenza giurisdizionale di questa
Corte.
1.3 Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria
dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 1.000.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
2

1.1 Si deve rilevare preliminarmente che il De Luca ha impugnato con un atto

Così deciso il 19/11/2015

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