Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50221 del 19/11/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50221 Anno 2015
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Gualdi Guido nato a Carpi il 26/4/1945
avverso la sentenza del 13/01/2015 della Corte d’appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piet de

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rinvio della sentenza
Gaeta, che ha concluso chiedendo l’annullamento sel.3 9i
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RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 13/01/2015 la Corte d’appello di Bologna parzialmente
riformava la sentenza del 21/03/2013 del Tribunale di Modena-Carpi con la quale
-accertata la penale responsabilità di Gualdi Guido in ordine al reato di cui all’
art. 10 ter, d.l. n. 74/2000 perché ometteva il versamento dell’IVA dovuta per il
2005 pari ad C 112,871,00 e per l’anno 2006 per C 129.572,00- lo aveva
condannato alla pena di mesi 6 di reclusione.
La Corte territoriale rilevava che nelle more processuali il reato commesso per
l’annualità di imposta 2005 si era prescritto, sicchè emetteva la relativa
statuizione di proscioglimento; confermava nel resto la gravata decisione, in
particolare ribadendo la piena fondatezza dell’accusa in relazione al periodo
d’imposta 2006, peraltro riducendo la pena al minimo edittale.

Data Udienza: 19/11/2015

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2. Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il difensore fiduciario
dell’imputato, deducendo due motivi di doglianza.
2.1 Con un primo motivo viene censurata la motivazione della sentenza
impugnata in punto omessa rideterminazione della pena accessoria
(pubblicazione della sentenza su di un quotidiano).
2.2 Con un secondo motivo denuncia la pronuncia per violazione di legge in
ordine all’entità di detta pena accessoria, in quanto non consentita dalle

CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio.
Con l’art. 8 del d.lgs. n. 158/2015 la soglia di punibilità prevista dall’art. 10 ter,
d.l. n. 74/2000 è stata elevata ad euro 250.000,00.
Il residuo fatto ascritto all’imputato (anno d’imposta 2006) quindi non è più
previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il residuo fatto relativo
all’anno 2006 non è previsto dalla legge come reato.
Così deciso il 19/ 1/2015

previsioni normative vigenti ratione temporis.

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