Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50220 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50220 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DIMITRI MARIO SALVATORE N. IL 24/12/1970
avverso la sentenza n. 1047/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 05/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/10/2013

Dimitri Mario Salvatore ricorre avverso la sentenza 5.4.12 della Corte di appello di Lecce-sezione
distaccata di Taranto con la quale, in parziale riforma di quella in data 3.10.11 del Tribunale di
Taranto, è stata ridotta la pena, previa esclusione della contestata recidiva, per il reato di cui
all’art.3-bis della 1.n. 575/65, a mesi quattro di arresto.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

proscioglimento ex art.129 c.p.p.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 21 ottobre 2013

comma 1, lett.e) c.p.p. per non avere i giudici motivato circa l’insussistenza di cause di

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