Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50220 del 19/11/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 50220 Anno 2015
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Frontini Omar, nato a Busto Arsizio il 17/08/1976
avverso la sentenza del 17/10/2014 della Corte d’appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piero
Gaeta, che ha concluso chiedendo l’annullamentp 5enza rinvio eda sentenza
impugnataip

i/d,ve

e/L(4442

V e “fri–1-RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 17/10/2014 la Corte d’appello di Milano confermava la
sentenza in data 23/04/2013 del Tribunale di Varese-Luino con la quale accertata la penale responsabilità di Frontini Omar in ordine al reato di cui all’art.
10 ter, D.L. n. 74/2000 perché, quale legale rappresentante della Softech srl,
non versava nei termini di legge IVA dovuta per l’anno di imposta 2007 per un
importo complessivo di € 134.767,00- lo condannava alla pena di mesi 2 di
reclusione.
La Corte territoriale in particolare ribadiva la sussistenza dell’elemento
soggettivo doloso della fattispecie incriminatrice in oggetto, respingendo il
correlativo motivo di gravame, richiamate sul punto le argomentazioni del primo
giudice.
2.Avverso tale decisione, tramite i difensori fiduciari, l’imputato proponeva
ricorso per cassazione deducendo quale unico -articolato- motivo ex art. 606,

Data Udienza: 19/11/2015

primo comma, lett. e), Cod. proc. pen., il vizio motivazionale della sentenza
impugnata in punto conferma della sussistenza del dolo omissivo del reato
ascrittogli. In particolare nel ricorso venivano ripresi tutti gli argomenti fattuali
che, a dire del prevenuto, dovevano indurre a contraria pronuncia sul punto
decisionale in esame, in buona sostanza consistenti nella impossibilità economica
non volontariamente causata di adempiere all’obbligazione tributaria di che si
tratta.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’art. 8 del d.lgs. n. 158/2015 la soglia di punibilità prevista dall’art. 10 ter,
d.l. n. 74/2000 è stata elevata ad euro 250.000,00.
Il fatto ascritto all’imputato quindi non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato.
Così deciso il 19/11/2015

La sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA