Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5022 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5022 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: DELL’UTRI MARCO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ajrizi Atnan n. il 1.1.1987
avverso la sentenza n. 1447/2013 pronunciata dal Tribunale di
Palermo il 20.3.2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell’udienza pubblica del 16.1.2014 la relazione fatta dal Cons.
dott. Marco Dell’Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del dott. G. D’Angelo, che
ha concluso per la conversione del ricorso in appello.

Data Udienza: 16/01/2014

Ritenuto in fatto
i. – Con sentenza emessa indlata 20.3.2013, il tribunale di Palermo ha condannato Atnan Ajrizia pena di otto mesi di reclusione
ed euro 3430,00 di multa in relazione al furto aggravato di un tubo di
rame e della relativa staffa di fissaggio commesso in Palermo il
13.3.2013.
Avverso la sentenza del tribunale palermitano, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato censurando la decisione impugnata
per vizio di motivazione, avendo il giudice di primo grado riscontrato
la responsabilità dell’imputato senza esplicitare i criteri di valutazione delle prove utilizzate ai fini della condanna e senza specificare il
percorso motivazionale relativo alla determinazione del trattamento
sanzionatorio inflitto.
Considerato in diritto
2. – Il ricorso è manifestamente infondato.
Diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, il tribunale di
Palermo ha correttamente provveduto ad articolare la motivazione
posta a sostegno della condanna pronunciata a carico dell’imputato,
indicando le inequivoche fonti di prova rappresentative della relativa
responsabilità, avendo evidenziato come l’imputato fosse stato còlto
in flagrante reato di furto, in possesso della refurtiva appena sottratta
al proprietario e nell’atto di sottrarsi con la fuga all’arresto della forza
pubblica.
Anche in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio, il tribunale palermitano ha specificato le ragioni individuate a fondamento della misura della pena inflitta a carico
dell’imputato, con particolare riguardo alla rilevata intensità del dolo
connesso all’azione criminosa accertata, in tal modo correlando la
scelta sanzionatoria adottata in coerenza ai criteri imposti dall’art.
133 c.p.p..
3. – Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso (ai sensi
dell’art. 6o6, comma 3, c.p.p.) segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.

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Per questi motivi
la Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16.1.2014.

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