Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50219 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50219 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OLEKSIV DIMYTRI N. IL 11/04/1983
PYDZENOVSKI MAREK N. IL 08/02/1983
LAZARUK VITALYY N. IL 24/11/1976
avverso la sentenza n. 1482/2011 TRIBUNALE di FROSINONE, del
21/06/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/10/2013

Oleksiv Dimri, Pydzenovski Marek e Lazaruk Vitalyy ricorrono avverso la sentenza 21.6.11,
emessa dal Tribunale di Frosinone ai sensi degli artt.444 ss. c.p.p., con la quale è stata applicata,
per i reati di furto aggravato e danneggiamento aggravato in concorso, unificati ex art.8 l cpv.c.p.,
concesse a tutti attenuanti generiche equivalenti (per il secondo imputato anche alla contestata
recidiva) la pena — condizionalmente sospesa per tutti – di un anno, mesi quattro di reclusione ed

ciascuno degli altri due imputati.
Deducono i ricorrenti, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, il mancato
riconoscimento della prevalenza delle attenuanti ex art.62-bis c.p. con conseguente mancata
diminuzione della pena irrogata.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili in quanto manifestamente
infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un lato adeguato a quanto
contenuto nell’accordo tra le parti — che prevedeva il giudizio di equivalenza delle attenuanti
generiche – e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i presupposti dell’art.129 c.p.p.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti, singolarmente, al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 ottobre 2013

“TATA 1

€300,00 di multa per Pydzenovski e quella di mesi dieci di reclusione ed e 200,00 di multa per

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