Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50218 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50218 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPECIALE GRAZIA N. IL 26/06/1966
nei confronti di:
MORTILLARO KATIA GIOVANNA N. IL 03/06/1978
i inoltre:
M
avverso la sentenza n. 1/2012 TRIB.SEZ.DIST. di BAGHERIA, del
18/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/10/2013

Speciale Grazia, p.o. nel procedimento a carico di Mortillara Katia Giovanna per i reati di cui agli
artt.594 e 612 c.p., ricorre personalmente avverso la sentenza assolutoria in data 18.4.12 del
Tribunale di Palermo-sezione distaccata di Bagheria, assumendo una errata ricostruzione fattuale ed
una motivazione frutto di travisamento delle risultanze probatorie.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto

per cassazione, sottoscrivendo il relativo atto, poiché per la valida instaurazione del giudizio di
legittimità si applica la regola dettata dall’art.613 c.p.p., secondo cui l’atto di impugnazione deve
essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’apposito albo (Sez.un., 16
dicembre 1998, n. 24; Sez.VI, 5 febbraio 2010, n.7956), che sia stato nominato mediante
dichiarazione resa o consegnata dallo stesso all’autorità procedente ovvero ad essa inviata con
raccomandata (Sez.un., 27 settembre 2007, n.47473).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
e 1.000,00.

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 21 ottobre 2013

personalmente dalla parte offesa la quale, invece, non ha diritto di proporre personalmente il ricorso

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