Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50216 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50216 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TUDISCO DOMENICO N. IL 29/03/1954
avverso la sentenza n. 1627/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del
29/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 21/10/2013

a

SECONDO ME LA MOTIVAZIONE su 62 bis e 99 è da valutare

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, Tudisco
Domenico era dichiarato responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta
patrimoniale, quale legale rappresentante della “Target

atto redatto dal difensore avv. Claudio Galletta, denunciando mancanza e manifesta
illogicità della motivazione, in relazione doglianze devolute con l’appello e
riguardanti il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e l’esclusione
dell’aumento di pena per la recidiva;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto, contrariamente a quanto in
esso affermato, la Corte territoriale ha offerto specifica (ed anche valida)
motivazione a sostegno del mancato accoglimento della richiesta di esclusione della
recidiva, in ossequio alla giurisprudenza richiamata (Sez. U, n. 5859 del
27/10/2011 – dep. 15/02/2012, Marcianò, Rv. 251690), osservando, in particolare,
che “i fatti denotano una insistita e marcata inclinazione alla commissione di reati”
e sottolineando, con riferimento al diniego delle attenuanti generiche, l’assenza di
elementi idonei, con riferimento alla gravità dei fatti ed al marcato allarme che gli
stessi suscitano nella collettività;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013
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– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con

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