Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50214 del 21/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50214 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SOW MOUTAR N. IL 12/12/1983
avverso la sentenza n. 424/2007 CORTE APPELLO di CATANIA, del
05/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
Data Udienza: 21/10/2013
RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado, Sow
Moutar era dichiarato responsabile del delitto di cui all’art. 474 cod. pen. in
relazione a 60 paia di occhiali e 65 custodie con marchio contraffatto;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto redatto dal difensore avv. Enzo Merlino, denunciando manifesta illogicità della
grossolanità della contraffazione;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto per costante giurisprudenza
di questa Corte, va esclusa la rilevanza del falso grossolano, considerato che l’art.
474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione
dell’acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei
marchi o segni distintivi, che individuano le opere dell’ingegno e i prodotti
industriali e ne garantiscono la circolazione; si tratta, pertanto, di un reato di
pericolo, per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell’inganno e
nemmeno ricorre l’ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della
contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli
acquirenti siano tratti in inganno (Sez. 5, Sentenza n. 21049 del 26/04/2012,
Pascale, Rv. 252974; Sez. 5, n. 11240 del 14/02/2008, Ady, Rv. 239478);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013
Il consigliere estensore
motivazione, in relazione doglianze devolute con l’appello e riguardanti la