Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50213 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50213 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PASQUALINI ANDREA N. IL 06/07/1973
avverso la sentenza n. 1812/2007 CORTE APPELLO di ANCONA, del
07/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 21/10/2013

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, Pasqualini
Andrea era dichiarato responsabile di bancarotta fraudolenta documentale, con il
riconoscimento delle attenuanti generiche, quale amministratore unico della società
“3P SRC Prodotti di pasticceria”;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con

di legge, falsa applicazione delle norme di diritto, difetto, contraddittorietà della
motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, non avendo egli mai
partecipato alla gestione economica della società ed essendosi limitato a ricoprire la
carica di amministratore;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi,
poiché la motivazione della decisione richiama la costante giurisprudenza di
legittimità, mai contraddetta da arresti di segno opposto – a tenore del quale il
l’amministratore di diritto risponde unitamente all’amministratore di fatto per non
avere impedito l’evento che aveva l’obbligo giuridico di impedire; a tal fine, è
necessario, sotto il profilo soggettivo, la generica consapevolezza, da parte del
primo, che l’amministratore effettivo distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa
i beni sociali. Tale consapevolezza, se da un lato non deve investire i singoli episodi
nei quali l’azione dell’amministratore di fatto si è estrinsecata, dall’altro, non può
essere desunta dal semplice fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire
formalmente la carica di amministratore; tuttavia, allorché, come nella specie, si
tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratore esclusivamente allo scopo di
fare da prestanome, la sola consapevolezza che dalla propria condotta omissiva
possono scaturire gli eventi tipici del reato (dolo generico) o l’accettazione del
rischio che questi si verifichino (dolo eventuale) possono risultare sufficienti per
l’affermazione della responsabilità penale (Sez. 5, n. 7208 del 26/01/2006, Filippi,
Rv. 233637; Sez. 5, n. 11938 del 09/02/2010, Mordiate°, Rv. 246897);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;

atto redatto dal proprio difensore, avv. Stefano Radovani„ denunciando violazione

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013

Il consigliere estensore

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