Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50212 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50212 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EZAARI MOHAMED N. IL 11/11/1979
avverso la sentenza n. 1718/2012 TRIBUNALE di VERONA, del
16/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/10/2013

Ezaari Mohamed ricorre avverso la sentenza 16.7.12, emessa dal Tribunale di Verona ai sensi degli
artt.444 ss. c.p.p., con la quale gli è stata applicata, per il reato di furto aggravato in concorso,
concesse attenuanti generiche equivalenti, la pena di mesi quattro di reclusione ed E 200,00 di
multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

proscioglimento.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché generico, sia in
quanto manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la pena concordata, si è da un
lato adeguato a quanto contenuto nell’accordo tra le parti e, dall’altro, ha escluso che ricorressero i
presupposti dell’art.129 c.p.p., facendo riferimento alle risultanze istruttorie da cui era emerso che
il ricorrente ed i suoi complici erano stati seguiti incessantemente da alcuni allievi agenti della
locale scuola di polizia che avevano così osservato i tre sottrarre alla p.o. lo zainetto approfittando
dello stato di assopimento della medesima.
Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell’accertamento in sede di applicazione
della pena su richiesta delle parti, appare pienamente adeguata ai parametri richiesti per tale genere
di decisioni, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Sez.un., 27 settembre
1995, Serafino; Sez.un., 25 novembre 1998, Messina; Sez.II, 17 febbraio 2012, n.6455).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€ 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 21 ottobre 2013

T
N

comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine alla insussistenza di cause di

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