Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50211 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50211 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FIORANI MILVA N. IL 12/03/1961
avverso la sentenza n. 1863/2004 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
23/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/10/2013

Fiorani Milva ricorre avverso la sentenza 23.10.12 della Corte di appello di Venezia con la quale, in
parziale riforma di quella in data 18.5.04 del Tribunale di Padova-sezione distaccata di Este, è stata
ridotta la pena, per i reati di furto in abitazione e indebito utilizzo di tessera bancomat, ad anni due
di reclusione ed € 700,00 di multa.
Deduce la ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,

specificare l’iter argomentativi seguito nella formazione del libero convincimento, laddove il primo
giudice aveva basato il giudizio di colpevolezza solo sull’individuazione fotografica e sulla vettura
utilizzata, disattendendo i criteri di cui all’art.192, comma 2, c.p.p., < senza pervenire a quella valutazione unitaria che è principio cardine del processo penale, in quanto sintesi di tutti i canoni interpretativi dettati dalla norma stessa >.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto del tutto generico,
atteso che la censura è formulata in modo stereotipato, senza alcun collegamento concreto con la
motivazione della sentenza impugnata, della quale non vengono nemmeno precisamente individuati
i capi o i punti oggetto di doglianza.
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 21 ottobre 2013

comma 1, lett.b) c.p.p. per non avere i giudici di appello soddisfatto all’onere motivazionale di

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