Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50210 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50210 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STOICA ROZALIA N. IL 04/02/1980
MILANOVIC RADA N. IL 05/05/1981
avverso la sentenza n. 1096/2004 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 21/10/2013

e

RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Venezia ha
confermato, per quanto d’interesse del presente giudizio, la sentenza di prime
cure che aveva condannato Stoica Rozalia e Milanovic Rada per il reato di tentato
furto aggravato;

imputate, a mezzo del loro comune difensore, denunciando una violazione di
legge e una mancanza di motivazione riguardo alla mancata concessione delle
attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito soltanto da un del
tutto generico richiamo alla violazione della legge e alla mancanza di
motivazione, senza la benché minima indicazione circa le specifiche ragioni per le
quali, nel caso in esame, detti vizi dell’impugnata decisione sarebbero da
ritenersi esistenti; con riguardo, poi, al diniego della concessione delle attenuanti
generiche, trattasi di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la
mancata proposizione della relativa richiesta tra i motivi dell’appello e d’altra
parte la pur esistente motivazione offerta sul punto della quantificazione della
pena in limiti ben più che congrui dalla Corte territoriale;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013.

– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le

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