Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 5021 del 16/01/2014


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 5021 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: PICCIALLI PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SPINO MAURO N. IL 19/01/1960
FERRANTE DINO N. IL 30/05/1954
avverso la sentenza n. 1148/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 09/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. PATRIZIA PICCIALLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

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Data Udienza: 16/01/2014

Udito, per la parte civile, l’Avv
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Ritenuto in fatto

Con la sentenza in epigrafe la Corte di Appello di Roma confermava il giudizio di
responsabilità nei confronti di SPINO Mauro e di FERRANTE Dino per il reato di furto
aggravato di energia elettrica,
Con riferimento a Spino Mauro l’ affermazione di responsabilità era supportata con il
rilievo che l’allaccio abusivo diretto al contatore ENEL era da ricondurre anche allo Spino,

condotta commissiva necessaria, estrinsecatasi attraverso la rimozione dei sigilli e la
duplicazione dei collegamenti riscontrata dai verbalizzanti, sia in quanto lo Spino ne era
I’ unico beneficiario; del resto la circostanza che l’imputato aveva provveduto senza
ritardo a saldare la posizione debitoria nei confronti dell’ENEL per una cifra non irrilevante
( euro 1800,00), senza prospettare a tale Ente la sua buona fede, era indicativa della
reale consapevolezza da parte del medesimo in ordine alla illiceità debrelievo sino ad
allora effettuato.
Con riferimento a FERRANTE Dino, che aveva ammesso la propria responsabilità,
dichiarando di avere eseguito per errore l’allaccio abusivo dell’abitazione dello Spino, la
Corte di appello escludeva la sussistenza dello stato di necessità ex art. 54 c.p.

SPINO Mauro propone ricorso per cassazione articolando gli stessi motivi propoA •in
appello.
Con il primo motivo deduce la carenza di motivazione della sentenza impugnata con
riferimento alla ritenuta sussistenza del concorso morale nel reato, in assenza di elementi
di prova che dimostrassero che lo Spino avesse agito come determinatore o come
istigatore al delitto ed in presenza di dichiarazioni autoaccusatorie del Ferrante.
Con il secondo motivo lamenta che la motivazione non è adeguata a fronteggiare il
principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, tenuto anche conto che l’abitazione dello
Spino è una “ciasa parcheggio” assegnata allo stesso dal Comune di Sulmona nel 2002 e

nonostante le dichiarazioni autoaccusatorie dell’altro imputato, sia in considerazione della

trovata da quest’ultimo, al momento in cui si era trasferito, già con l’energia elettrica
allacciata.
FERRANTE Dino articola un unico motivo con il quale lamenta la carenza di motivazione
laddove il giudice di appello aveva escluso l’affermata sussistenza dello stato di necessità
ex art. 54 c.p..

Considerato in diritto

I ricorsi sono manifestamente infondati.

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Inaccoglibile è la censura afferente il giudizio di responsabilità nei confronti dello Spino,
ove si consideri che per un verso si vorrebbe imporre a questa Corte di ricostruire ex
novo la vicenda rispetto a come invece delineata nelle sentenze di merito e, dall’altro, si
introducono prospettate violazioni di legge all’evidenza insussistenti.

Infatti, a fronte di una “doppia conforme” valutazione dei giudici di merito, che hanno
analizzato e verificato il compendio indiziario, il ricorrente, dietro l’apparente vizio di
motivazione, pretenderebbe che questa Corte procedesse ad una rinnovata valutazione

merito.

Infatti, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve
stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve
condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare, sulla base del testo del
provvedimento impugnato, se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune
e con i limiti di una “plausibile opinabilità di apprezzamento”: ciò in quanto l’art. 606,
comma 1, lettera e), c.p.p. non consente alla Corte di cassazione -che deve limitarsi ad
apprezzare la adeguatezza del corredo argomentativo e la non manifesta illogicità del
relativo percorso- di procedere ad una diversa lettura dei dati processuali o una diversa
interpretazione delle prove (o della relativa affidabilità ed inferenza), perché è estraneo al
giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati
processuali.

In questa prospettiva, in definitiva, non è consentito alla Corte di cassazione di
procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del
contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al
giudice del merito.

L’apprezzamento in proposito effettuato dal giudicante – che poggia su una disamina
degli accertamenti in fatto svolti dai verbalizzanti e sull’altro dato di fatto di oggettiva e
logica valenza indiziante ( quale quello rappresentato dal fatto che beneficiario
dell’alloggio abusivo era proprio il prevenuto) appare supportato da motivazione niente
affatto illogica, tale da non poter qui essere sindacata.
In una tale prospettiva, la decisione gravata sfugge a qualsivoglia censura di illogicità,
non palesandosi, in particolare, alcun passaggio ex se contraddittorio o alcun elemento
di prova che si presenti slegato o non coordinato rispetto agli altri ovvero disancorato dal
contesto complessivo. Cosicchè la doglianza di parte ricorrente, quando contesta il
giudizio di responsabilità affermato sostenendo la violazione del principio dell’oltre
ragionevole dubbio”, introdotto nell’art. 533 c.p.p. dalla legge n. 46 del 2006, tralascia di

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degli elementi di prova, secondo una metodica riservata in via esclusiva al giudice di

considerare che tale principio non ha mutato la natura del sindacato della Corte di
cassazione sulla motivazione della sentenza e non può, quindi, essere utilizzato per
valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto,
eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale
duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell’appello ( v. Sez. V,
28 gennaio 2013, Viola rv. 254579).

Anche il ricorso proposto dal Ferrante è manifestamente infondato.

bisogno, va rilevato che lo stato di bisogno non può legittimare l’applicazione al reato di
furto dell’esimente prevista dall’art. 54 c.p., presupponendo la stessa, come evidenziato
dal giudice di merito, l’inevitabilità della condotta costituente reato, che nell specie, è
insussistente.
Da qui l’inconferenza della censura.
Del resto, va soggiunto, è pur vero che può ammettersi una estensione della tutela
offerta dall’art. 54 c.p. a fattispecie diverse da quelle in cui sono direttamente minacciati
i beni dell’integrità personale, così da poterla astrattamente applicare a situazioni che
pongono in pericolo diritti comunque attinenti alla persona umana come tale e, tra essi,
quello, primario, ad avere un domicilio [nella sua massima estensione, comprensiva
anche della disponibilità delle dotazioni tecniche necessarie per fruirne: forniture dei
servizi elettrici e dell’acqua, ecc]: peraltro sarebbe comunque necessario, per la
configurabilità della scriminate, la prova della ricorrenza del pericolo e della sua non
evitabilità se non attraverso l’azione ordinariamente punita come illecito penale: ciò che
nella specie il giudicante ha escluso, a fronte di una allegazione meramente assertiva,
sfornita di qualsivoglia elemento di aggancio ad una realtà fattuale sufficientemente
indicata e descritta (arg. ex Sezione II, 22 ottobre 2009, Di Stefano).

Alla inammissibilità dei ricorsi, riconducibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost., sent. 7-13
giugno 2000, n. 186), consegue la condanna dei ricorrenti medesimi al pagamento delle
spese processuali e, ciascuno, di una somma, che congruamente si determina in trecento
euro, in favore della cassa delle ammende.
P.Q. M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese
processuali e ciascuno a quello della somma di euro 300,00 in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso data 16 gennaio 2014

Il Consigliere estensore

Il Pre dnte

A prescindere dall’assoluta apoditticità sulla configurabilità in concreto dello stato di

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