Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50207 del 29/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 50207 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TEQJA HALIM N. IL 01/04/1955
avverso la sentenza n. 1142/2014 CORTE APPELLO di ANCONA, del
14/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Geligrale in persona del Dott.
che ha concluso per

e

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

e

Data Udienza: 29/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 14 ottobre 2014 la Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale della stessa città de 15 gennaio 2014 con la quale TEQJA HALIM,
imputato del reato di cui agli artt. 73 ed 80/2 lett. b) del D.P.R. 309/90 (detenzione illecita con
finalità di spaccio di kg. 380 circa di marijuana suddivisa in 224 panetti, introdotta in Italia
dall’estero – fatto commesso tra il 31 luglio e l’1 agosto 2013) era stato condannato alla pena

termine della espiazione della pena, riduceva la detta pena ad anni quattro e mesi sei di
reclusione ed C 30.000,00 di multa, sostituendo alla interdizione perpetua dai pp.uu. quella
temporanea per anni cinque e confermando nel resto.
1.2 Ricorre avverso la detta sentenza l’imputato a mezzo del proprio difensore di fiducia
deducendo due motivi: a) inosservanza ed erronea applicazione della legge processuale penale
(art. 175 cod. proc. pen.) per avere la Corte distrettuale disatteso la richiesta di restituzione in
termini avanzata in limine dalla difesa nel corso del giudizio di appello e basata su una pretesa
immutazione del capo di imputazione originario, in stretta correlazione con la sentenza della
Corte Costituzionale n. 32/14; b) manifesta illogicità della motivazione in punto di conferma
del giudizio di colpevolezza, per avere la Corte di merito del tutto trascurato la diversa
prospettazione difensiva offerta dall’imputato in merito alla verificazione dei fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile. In
termini generali e valevoli per entrambi i motivi dedotti, va chiarito che il ricorso così come
proposto è del tutto generico ed aspecifico. Va, in proposito, ricordato che si configura come
aspecifico – e dunque generico – il motivo basato su una riproposizione delle stesse ragioni già
discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame. Come più volte precisato dalla
giurisprudenza di questa Corte con orientamento uniforme,

“È inammissibile il ricorso per

Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza
di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non solo per la sua genericità, come
indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla
decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità
conducente, a mente dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all’inammissibilità” (in termini Sez.
4^ 29.3.2000 n. 5191; Sez. 1^ 30.9.2004 n. 39598; Sez. 2^ 15.5.2008 n. 19951; Sez. 6^
23.6.2011 n. 27068).
1.1 In ogni caso rileva il Collegio che – in riferimento al primo motivo del ricorso relativo
alla mancata restituzione in termini per avanzare la richiesta di celebrazione del giudizio con il

A,

di anni sette di reclusione ed C 40.000,00 di multa, oltre alla espulsione dallo Stato Italiano al

rito abbreviato – il giudice distrettuale ha correttamente escluso detta possibilità osservando
come nessuna modificazione del capo di imputazione originario fosse intervenuta, non
potendosi certo considerare tale l’intervento del giudice delle leggi che aveva ritenuto con la
nota sentenza n. 32 del 12 febbraio 2014 l’illegittimità costituzionale degli artt.4-bis e 4-vicies
ter del D.L. 30 dicembre 2005, n.272, convertito in legge 21 febbraio 2006, n.49, che
modificavano la disciplina dei commi 1 e 4 dell’art.73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 e
abbandonavano i diversi regimi sanzionatori fissati per le sostanze stupefacenti elencate, da un

“droghe leggere”). Del tutto ovvio, pertanto, il ragionamento del giudice distrettuale secondo il
quale l’intervento della Corte Costituzionale poteva assumere un rilievo solo ai fini di una
rimodulazione del trattamento sanzionatorio in coerenza con il mutato assetto normativo
relativo alla detenzione delle cd. “droghe leggere” (rimodulazione in effetti avvenuta) ma non
certo incidere sulla struttura della contestazione rimasta inalterata rispetto a quella contenuta
nella richiesta di rinvio a giudizio La nuova disciplina fissava dunque agli artt.1 e 1-bis
dell’art.73 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 un unico trattamento sanzionatorio per tutte le
sostanze stupefacenti e tale soluzione è stata censurata dalla Corte che ha ripristinato il testo
anteriore.
2. Non diversa soluzione in termini di inammissibilità va adottata in riferimento al secondo
motivo che, oltre ad essere in sé manifestamente infondato e ripetitivo delle censure sollevate
con l’atto di appello, contiene a ben vedere censure di tipo fattuale, come tali improponibili in
sede di legittimità: in sostanza la difesa propone il tema di una diversa ricostruzione dei fatti
che avrebbe dovuto determinare il giudice distrettuale a ritenere il TEQJA esente da
responsabilità sotto il profilo soggettivo. Secondo tale tesi, infatti, l’imputato sosteneva di
essere del tutto ignaro del carico illecito che egli trasportava a bordo del camion con il quale
era arrivato in Italia, essendosi egli limitato soltanto ad effettuare trasporti leciti di merce
dall’estero sulla base di impegni assunti con il committente.
2.1 La Corte di merito ha dato atto della versione difensiva, ritenendola, a ragione, del
tutto inverosimile per i motivi adeguatamente spiegati nel testo della sentenza impugnata
(vds. la pag. 3 in cui si fa cenno alla stranezza di un viaggio del tutto antieconomico per come
raccontato dall’imputato all’atto della contestazione; alla assoluta inverosimiglianza di un
viaggio con destinazione Olanda per caricare dei – non meglio specificati – prodotti fertilizzanti
da trasportare dall’Olanda in Albania senza neanche indicare quale fosse l’azienda olandese
presso la quale effettuare quel carico di prodotti commerciali; agli appunti di viaggio relativi al
tracciato; alla necessaria esistenza di un solido rapporto fiduciario tra il committente e
l’imputato per determinare il primo a consegnare al secondo e portare a destinazione il
prezioso carico di droga di valore davvero imponente – così pag. 4 della sentenza impugnata).
2.2 Ancora una volta con il ricorso la difesa indulge nell’offrire una versione alternativa
rispetto a quella esposta nella sentenza impugnata che nel giudizio di legittimità non è

a_

lato, nelle tabelle I e III (le c.d. “droghe pesanti”) e quelle elencate nelle tabelle II e IV (le c.d.

consentito. Ed è altrettanto inconsistente e manifestamente infondato il richiamo alla regola
dell’oltre ogni ragionevole dubbio asseritamente ignorata dalla Corte di Appello.
2.3 Quanto all’osservanza di tale regola processuale figurante nel testo novellato dell’art.
533 c.p.p., quale parametro cui conformare la valutazione inerente all’affermazione di
responsabilità dell’imputato, va osservato che ne costituiscono fondamento il principio
costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di
cui è permeato il nostro sistema processuale. Si tratta di una espressione che non riveste una

“ragionevole dubbio” sulla colpevolezza dell’imputato conduceva inevitabilmente al
proscioglimento a norma dell’art. 530 comma 2 cod. proc. pen. Non si è quindi in presenza di
un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente
adottato dal codice di rito, ma è stato ribadito il principio, già in precedenza immanente nel
nostro ordinamento costituzionale ed ordinario e solo successivamente recepita nel testo
novellato dell’art. 533 c.p.p., secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la
certezza processuale assoluta della responsabilità dell’imputato (in termini tra le tante Sez. 2″
21.4.2006 n. 19575 Serino ed altro, Rv. 233785). Di recente in modo ancor più pregnante è
stato precisato che “La previsione normativa della regola di giudizio del/’< al di là di ogni ragionevole dubbio>>, che trova fondamento nel principio costituzionale della presunzione di
innocenza, non ha introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione della prova ma
ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi
sulla certezza processuale della responsabilità dell’imputato”. (Sez. 2″9.11.2012 n. 7035 De
Bartolomei e altro, Rv. 254025).
2.4 la Corte di merito si è ispirata ai principi suddetti facendone buon governo attraverso
una motivazione puntuale e soprattutto logica, che non si è limitata ad una semplice
operazione di svalutazione delle tesi difensive ma che ha analizzato con scrupolo i punti nodali
della versione difensiva, contestandoli punto per punto e smentendoli come inverosimili o
inconsistenti proprio in relazione alle diverse prospettazioni difensive offerte dall’imputato,
senza incorrere in alcun vizio logico.
3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma, che si ritiene congrua nella misura di C
1.000,00, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 29 aprile 2015

carattere sostanziale specifico in quanto prima della riforma dell’art. 533 cod. proc. pen. il

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA