Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50207 del 21/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50207 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
OSPIZIO GERARDO N. IL 08/03/1960
avverso la sentenza n. 373/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del
21/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;
Data Udienza: 21/10/2013
RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, in parziale riforma di quella di primo grado, Ospizio
Gerardo era dichiarato responsabile di bancarotta fraudolenta patrimoniale e
documentale, con il riconoscimento delle attenuanti generiche;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto redatto personalmente, denunciando nullità della sentenza, per aver utilizzato
– che con un ulteriore motivo il ricorrente deduce illogicità della motivazione, con
riferimento alla condotta ed all’elemento soggettivo del reato, fondati
esclusivamente su presunzioni;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità dei motivi, poiché le
censure sono inosservanti del requisito di specificità, perché sganciata dal
contenuto della sentenza di appello (ed anche da quello della sentenza di primo
grado, che sul piano motivazionale integra quella di appello, confluendo in un
risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per
giudicare della congruità della motivazione; cfr. Sez. 2, Sentenza n. 5606 del
10/01/2007, Conversa, Rv. 236181) perché per un verso non è vero che
l’affermazione di responsabilità è fondata sulle dichiarazioni dell’imputato,
poggiando invece sulle dichiarazioni del curatore fallimentare e del consulente
tecnico del pubblico ministero (cfr. pagg. 2-3 della sentenza di primo grado) e
dall’altra la motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato è desumibile
dalla stessa sentenza del Tribunale di Macerata, in considerazione della particolare
tempistica della denuncia di smarrimento delle contabili (presentata solo a distanza
di tempo da quando si sarebbe verificato l’evento e solo dopo un invito della Polizia
tributaria);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
2
come prova le dichiarazioni rese dal fallito al curatore fallimentare;
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013
Il consigliere estensore