Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50206 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50206 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MULAS SALVATORE N. IL 16/12/1970
avverso la sentenza n. 1058/2009 CORTE APPELLO di CAGLIARI,
del 09/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 21/10/2013

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, in conferma di quella di primo grado, Mulas
Salvatore era dichiarato responsabile di furto con destrezza di una macchina
fotografica;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto redatto dal difensore avv. Massimo Orgiana, denunciando mancanza,

all’affermazione di responsabilità, fondata solo sull’individuazione fotografica
effettuato dalla persona offesa ed in violazione del criterio della prova oltre ogni
ragionevole dubbio, poiché la vittima non ha riconosciuto il complice;
– che con un ulteriore motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con
riferimento alla prova della circostanza aggravante, poiché non avendo la vittima ha
riconosciuto il secondo concorrente nel delitto, non è possibile affermare oltre ogni
ragionevole dubbio l’accordo tra i due complici nel reato riguardante la sussistenza
del raggiro volta ad ingannare la vittima;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza di entrambi i
motivi, poiché l’affermazione di responsabilità è fondata sull’individuazione
fotografica effettuata in fase investigativa da Gherardini Luciano, titolare del
negozio di materiale fotografico, divenuta utilizzabile a seguito della scelta del rito
abbreviato;
– che secondo l’insegnamento costante di questa Corte, il giudice di merito può
trarre il proprio convincimento anche dall’identificazione dell’autore del reato
mediante riconoscimento fotografico, che costituisce accertamento di fatto
utilizzabile in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero
convincimento (V., tra le altre, Sez. 4, n. 45496 del 14/10/2008, Capraro, Rv.
242029; Sez. 2, n. 7530 del 25/03/1998, Daccò, Rv. 210926).

che l’individuazione rappresenta un vero e proprio dato probatorio (più

precisamente una prova atipica), la cui affidabilità non deriva dal riconoscimento in
sè, ma dalla credibilità della deposizione di chi, avendo esaminato le foto, si dica
certo della identificazione dell’imputato (con riferimento al riconoscimento
fotografico, recentemente, Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Aleksov, Rv. 253910);
– che nel caso di specie l’individuazione è ritenuta attendibile perché la persona
offesa aveva ben presente la fisionomia dell’imputato, essendo a lui già noto per

contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento

averlo visto più volte e perché la polizia giudiziaria le sottopose una pagina intera,
contenente nove fotografie di soggetti tutti con caratteristiche analoghe e il
Gherardini indicò la foto di Mulas con certezza;
– che con riferimento alla circostanza aggravante la motivazione è logica e
coerente, poiché precisa che persona offesa ha notato che i due complici erano
insieme e che le loro condotte erano frutto di un’azione coordinata, per cui del tutto
irrilevante appare la circostanza che il complice non fu riconosciuto

– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013
Il consigliere estensore

ente

nell’individuazione fotografica;

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