Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50205 del 29/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50205 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRIECO COSIMO N. IL 02/07/1938
IZZO ANNA N. IL 02/10/1939
avverso la sentenza n. 2995/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
18/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. `().
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che ha copcluso per

–;-\)

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 29/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 18 ottobre 2013 la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 23 ottobre 2007 con la quale era stata
pronunciata condanna nei confronti di GRIECO Cosimo e IZZO Anna alla pena condizionalmente sospesa – di mesi otto e giorni quindici di reclusione per i reati di cui ai capi
A) (art. 44 lett. c) del D.P.R. 380/01), B) (artt. 93-95 del medesimo D.P.R.) e C) (art. 181

rimanente reato di cui al capo D) (art. 734 cod. pen.) perché il fatto non sussiste, dichiarava
non doversi procedere nei confronti dei predetti imputati in ordine ai reati sub A) e B) perché
estinti per prescrizione e rideterminava la pena per il residuo reato di cui al capo C) in mesi
otto di reclusione, confermando nel resto.
1.2 Propongono ricorso avverso la detta sentenza entrambi gli imputati a mezzo del
proprio difensore di fiducia deducendo due specifici motivi. Con il primo viene lamentata la
inosservanza della legge penale in relazione al fatto che, in mancanza di elementi certi che
potessero condurre alla individuazione della esatta data di esecuzione dei lavori (residuando
quale unico elemento soltanto il giorno dell’accertamento dei fatti a cura di agenti della Polizia
Municipale), la Corte territoriale aveva ugualmente confermato la responsabilità degli imputati
per il delitto di cui al capo C), nonostante la norma che introduceva tale figura delittuosa fosse
entrata in vigore il 12 maggio 2006, circa quattro mesi prima della data del sopralluogo):
conseguentemente i ricorrenti lamentano anche la manifesta illogicità ed insufficienza della
motivazione proprio sul punto relativo alla data di esecuzione dei lavori, fatta coincidere con la
data dell’accertamento. Con il secondo motivo la difesa lamenta, anche in questo caso,
inosservanza della legge penale (in particolare l’art. 110 cod. pen.) con specifico riferimento
alla posizione della ricorrente IZZO Anna, coniuge del GRIECO, nei cui confronti, in modo del
tutto apodittico ed illogico, la Corte territoriale ha confermato la responsabilità unicamente in
base alla titolarità del terreno sul quale la costruzione era stata edificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso, seppur infondato, non lo è in modo manifesto. Va premesso
in punto di fatto che i due odierni ricorrenti erano stati chiamati a rispondere – tra gli altri – del
reato p. e p. dall’art. 181 comma 1 bis D. Lgs. 42/04 “per avere eseguito le opere di cui al
capo a) [manufatto prefabbricato della superficie di mq. 30 in Via Cortine – Comune di Tricase]
su area che, ai sensi dell’art. 136, per le sue caratteristiche paesaggistiche è stata dichiarata di
notevole interesse pubblico con apposito provvedimento (D.M. 9.4.1963) in assenza
dell’autorizzazione prescritta dagli artt. 146 e ss. D.L.vo n. 42/04”. Quale data di commissione
dei reati era stata indicata quella dell’i settembre 2006, coincidente con il giorno
dell’accertamento dei fatti ad opera di personale della Polizia Municipale locale.

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comma 1 bis del D. L.vo 42/04 – fatti commessi 11 settembre 2006) e assoluzione per il

1.1 Ciò doverosamente precisato, la difesa rileva che dagli atti non emergeva alcuna prova
né che i lavori alla data del sopralluogo fossero in corso e soprattutto, che non risultavano
elementi certi tali da individuare una data certa di esecuzione di quei lavori, vista anche la
tipologia dell’opera (struttura prefabbricata di modeste dimensioni). In particolare la difesa
rileva come non vi fosse alcuna certezza che quei lavori erano stati eseguiti dopo l’entrata in
vigore dell’art. 28 del D. Lgs. 157/06 che, innovando il precedente D. L.vo 42/04, aveva
introdotto la nuova figura delittuosa prevista nell’art. 181 comma 1 bis di quest’ultimo D. Lgs.

1.2 Esposta in questi termini, la doglianza ha una sua specifica ragion d’essere: premesso
che la Corte territoriale ha considerato quale data certa quella del sequestro preventivo (1
settembre 2006) il giudice di appello, investito della richiesta di assoluzione, si è limitato a
confermare la sussistenza del delitto di cui al capo C) sulla base dei meri dati topografici e
temporali, senza svolgere indagini ulteriori, pur sollecitate dagli imputati con l’atto di appello,
ritenendo la richiesta di parziale rinnovazione dell’istruzione superflua.
1.3 Trattandosi di ipotesi di “doppia conformità” in ordine alla affermazione della
responsabilità penale, seppure limitatamente alla ipotesi delittuosa contemplata, vale il
principio osservato dalla Corte territoriale, secondo il quale laddove le due pronunce di primo e
di secondo grado risultino concordanti nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova
posti a base delle rispettive decisioni, la sentenza di appello si salda e si integra con quella
precedente di primo grado (Cass. Sez. 1^ 26.6.2000 n. 8868, Sangìorgi, Rv. 216906; Sez. 3^
1.12.2011 n. 13926, Valerio, Rv. 252615; idem 16.7.2013 n. 44418, Argentieri, Rv. 257595),
con la conseguenza che è certamente legittima da parte del giudice di secondo grado una
motivazione per relationem.

Ma va anche specificato che, a fronte di specifiche censure

sollevate con l’atto di appello, il mero richiamo alla sentenza di primo grado può non risultare
sufficiente.
1.4 Ora nel caso in esame la sentenza del Tribunale, in riferimento all’epoca della
costruzione, ha parlato di costruzione che “non poteva risalire a più di qualche mese addietro”
rispetto alla data dell’accertamento; di data “recente” di ultimazione dell’opera, escludendo il
teste IZZO che essa “potesse essere antecedente all’anno 2004, epoca in cui sono riferibili i
rilievi satellitari dallo stesso [IZZO] consultati in relazione al caso che ci attiene” (così pag. 4
della sentenza di primo grado).
1.5 Mettendo a confronto i dati risultanti dalle due sentenze di primo e di secondo grado,
se può con certezza affermarsi che la data di prescrizione decorre dal giorno 1 settembre
2006, coincidente con la data di emissione del decreto di sequestro interruttivo della
permanenza del reato, non può neanche escludersi in linea di principio che i lavori di
collocazione del manufatto, oltretutto pacificamente di limitate dimensioni, possano essere
stati eseguiti qualche mese prima. E poiché la nuova figura delittuosa disciplinata dall’art. 181
comma 1 bis del D. Lgs. 42/04 è entrata in vigore soltanto il 12 maggio 2006, non è da

con decorrenza dal 12 maggio 2006, data di entrata in vigore della nuova fattispecie.

escludere in linea di principio che i lavori potessero risalire a tale data, in cui vigeva ben altra
disposizione che puniva la realizzazione di costruzioni in zone paesaggisticamente tutelate, a
titolo di contravvenzione e non di delitto.
1.6 Ora, anche a voler considerare insussistente la tesi della data diversa di commissione
del reato residuo, deve rilevarsi che il tempo necessario a prescrivere il delitto è pari ad anni
sette e mesi sei, decorrenti dall’i settembre 2006, senza aggiunta di sospensioni della
prescrizione, diversamente da come, del tutto apoditticamente, affermato nella sentenza

prescrizionale previsto dall’art. 157 cod. pen.
2. Non ritiene il Collegio che vi siano in atti elementi sufficienti a far risaltare l’evidenza
della prova della insussistenza del fatto o comunque della sua non attribuibilità ad IZZO Anna,
moglie del GRIECO, committente delle opere e dunque, responsabile formale degli abusi edilizi.
Vero è che il dato fondamentale utilizzato dal giudice di merito per confermare la pronuncia di
colpevolezza della IZZO parte dal dato indiziario dell’essere costei la proprietaria del terreno
sul quale è stata effettuata la costruzione. Ma l’orientamento costante in materia seguito da
questa Corte Suprema è nel senso che, in tema di reati riguardanti la materia edilizia,
l’individuazione del comproprietario non committente quale soggetto responsabile dell’abuso
edilizio va desunta da elementi oggettivi di natura indiziaria della compartecipazione, anche
morale, alla realizzazione del manufatto, ricavabili, ad esempio, dalla presentazione della
domanda di condono edilizio, ovvero dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo, o
ancora, dall’interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, o dai rapporti di parentela o
affinità tra terzo e proprietario, o dal regime patrimoniale dei coniugi (in termini tra le più
recenti,. Sez. 3^ 11.11.2014 n. 52040, Langella e altro, Rv. 261522; idem 30.5.2012 n.
25669, Zeno e altro, Rv. 253065).
2.1 Al duplice dato della contitolarità del fondo (desunta dall’atto di compravendita in
Notaio Plinio Varcaccio Garofalo, acquisito nel corso del giudizio di primo grado) e del regime
coniugale di comunione dei beni (anche questo desunto dalla documentazione versata in atti)
si è riferito il giudice di primo grado, alla cui decisione si è poi richiamata per relationem la
sentenza impugnata. In mancanza di prove inconfutabili dimostrative di una netta presa di
distanza della IZZO rispetto al marito GRIECO Cosimo nella realizzazione dell’opera, non può
trovare applicazione il disposto di cui all’art. 129 cod. proc. pen. né nei riguardi della ricorrente
IZZO, alla luce di quanto testè considerato, né, meno che mai, nei riguardi del ricorrente
GRIECO indicato quale committente delle opere senza che nessuna contestazione venisse
mossa in proposito da parte dell’imputato.
3.

Ne consegue che, stante la non manifesta infondatezza del ricorso, la sentenza

impugnata va annullata senza rinvio per essere il residuo reato di cui al capo D) estinto per
prescrizione. Valgono al riguardo le regole interpretative di questa Corte Suprema secondo cui,
nel caso di maturazione del termine prescrizionale successivamente alla sentenza di appello, è

3

impugnata (vds. pag. 2): di conseguenza alla data dein. marzo 2014 è maturato il termine

solo l’inammissibilità del ricorso a precludere la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di
non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p, a causa del mancato formarsi di un valido rapporto
di impugnazione (Sez. 4^ 20.1.2004 n. 18641, Tricomi, Rv. 228349; Sez. 2^ 8.5.2013 n.
28848, Ciaffoni, Rv. 256463).
3.1 Conclusivamente la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per essere il reato
residuo estinto per prescrizione.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato residuo è estinto per
prescrizione.
Così deciso in Roma il 29 aprile 2015
Il onsigliere estensore

Il Presidente

P.Q.M.

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