Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50204 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50204 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TAMIM HADY N. IL 30/12/1992
avverso la sentenza n. 7781/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 18/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 21/10/2013

RITENUTO IN FATI-0
1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 18 gennaio 2013, ha
confermato la sentenza del Tribunale di Bologna del 26 maggio 2012 con la quale
Tamim Hady era stato condannato per il delitto di furto aggravato dalla

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato,
personalmente, lamentando una motivazione illogica, con riferimento alla
mancata concessione delle attenuanti generiche e all’applicazione della
contestata aggravante della destrezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
2. Con riferimento al primo motivo del ricorso, con riguardo al diniego
della concessione delle attenuanti generiche, trattasi di doglianza che, per un
verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto
dalla Corte territoriale e, per altro verso, non contiene alcuna indicazione circa le
specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta concessione.
3.

Si afferma, inoltre, ai fini della configurazione della destrezza

necessaria per l’applicazione dell’aggravante di cui all’articolo 625 cod.pen., n. 4,
come non occorra un’eccezionale abilità, essendo sufficiente che si approfitti di
uno stato di tempo e di luogo tali da attenuare la normale attenzione della parte
lesa nel mantenere il controllo ovvero la vigilanza sulla cosa, rientrando nel
concetto di destrezza qualsiasi modalità della azione furtiva idonea a non destare
l’attenzione suddetta (v. Cass. Sez. V 10 ottobre 2005 n. 44018 e Sez. V 16
marzo 2011 n. 26560).
Più precisamente, occorre l’approfittamento delle condizioni più favorevoli
per cogliere l’attimo del momentaneo distacco del proprietario dalla cosa e,
dunque, di una condizione di attenuata difesa, in cui versa colui che,
momentaneamente, perda di vista la sua cosa, senza precludersi, nondimeno, il
controllo e l’immediato ricongiungimento con essa; l’approfittamento di questa
frazione di tempo configura la condotta elusiva che il legislatore intende punire

1

destrezza.

più gravemente, in quanto espressione di particolare attitudine criminale del
soggetto (v. Cass. Sez. V 22 dicembre 2009 n. 11079).
Nondimeno, se è innegabile che non sia necessario l’uso di particolare
abilità perché si configuri la destrezza, la modalità della condotta deve, pur
sempre, concretizzarsi in un quid pluris rispetto all’ordinaria materialità del fattoreato, ossia a quanto comunemente necessario per porre in essere la condotta
furtiva consistente nella sottrazione della cosa e nel conseguente suo

Deve, insomma, essere caratterizzata da peculiare connotazione, ulteriore
rispetto al fatto tipico, che risponda ai presupposti fattuali di cui si è detto.
Nella specie, in fatto secondo quanto accertato dai Giudici del merito, le
modalità di commissione del reato integrano pienamente la circostanza
aggravante nel senso dianzi evidenziato.
4. Il ricorso, per concludere, deve essere dichiarato inammissibile e il
ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di
denaro in favore della Cassa delle Ammende.
P.T.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013.

impossessamento.

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