Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50203 del 29/04/2015


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 50203 Anno 2015
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: GRILLO RENATO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PETTAZZI GIUSEPPE N. IL 22/06/1970
SCIPIONI ZITA N. IL 19/11/1938
PETTAZZI LIVIO N. IL 05/11/1971
avverso la sentenza n. 1473/2007 TRIBUNALE di ASTI, del
17/10/2008
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO
Udito il Procuratore Genierale in persona del Dott.
9,;(30-.. •
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 29/04/2015

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 17 ottobre 2008 il Tribunale di Asti dichiarava – per quanto qui
rileva – PETTAZZI Giuseppe, SCIPIONI Zita e PETTAZZI Livio colpevoli del reato di cui all’art.
44 lett. a) del D.P.R. 380/01, così riqualificata l’originaria imputazione di cui all’art. 44 lett. b)
stesso D.P.R. e li condannava alla pena di € 5.000,00 di ammenda ciascuno, assolvendo poi
PETTAZZI Lino e PETTAZZI Giacomo dalla suddetta imputazione come riqualificata nella meno

1.2 Propongono appello, da intendersi come ricorso, i predetti PETTAZZI Giuseppe,
SCIPIONI Zita e PETTAZZI Livio a mezzo del proprio difensore di fiducia, lamentando, con il
primo motivo, l’inosservanza della legge penale (art. 157 cod. pen.) per avere il Tribunale
omesso di dichiarare l’estinzione del reato, come riqualificato all’esito del dibattimento di primo
grado, per intervenuta prescrizione relativamente a tutte quelle opere diverse dal balcone. Con
un secondo motivo il difensore lamenta l’inosservanza della legge penale (art. 44 lett. a) del
D.P.R. 380/01 perché il Tribunale avrebbe dovuto assolvere i detti imputati da tale imputazione
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Con il terzo motivo la difesa lamenta la
inosservanza della legge penale (artt. 62 bis e 133 cod. pen.) in relazione al diniego del tutto
immotivato delle circostanze attenuanti generiche e alla eccessiva quantificazione della pena
inflitta.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni qui di seguito specificate. Il primo motivo è
infondato in quanto la contestazione mossa agli odierni ricorrenti indica quale data di
commissione dei fatti diversi dall’innalzamento del tetto (opera, quest’ultima, risalente al 2004
e per la quale è stata dichiarata l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione) il giugno
2006 epoca nella quale i lavori erano in corso. In ogni caso si tratta Va di lavori al più risalenti al
2005 per i quali dunque, alla data della pronuncia di primo grado non era maturata alcuna
prescrizione. Ma assorbente su ogni altra considerazione è la circostanza che, in assenza di una
data certa di interruzione della permanenza risultante o dall’intervenuto sequestro del cantiere
(nel caso in esame non effettuato) ovvero dalla demolizione delle opere (mai avvenuta) o dalla
spontanea interruzione dei lavori o dalla integrale ultimazione delle opere (nel caso in esame
insussistente in quanto alla data del sopralluogo i lavori erano ancora in corso come ricordato
dal teste MARCHISIO Andrea, responsabile del servizio tecnico del Comune di Rocchetta
Tanaro), vale quale epoca di cessazione della permanenza la data di emissione della sentenza
di primo grado.
2. E’ infondato anche il secondo motivo afferente all’inosservanza della legge penale (art.
44 lett. a) del D.P.R. 380/01, in quanto le opere realizzate abbisognavano comunque del
permesso di costruire, non risultando sufficiente la D.I.A.. Tuttavia osserva il Collegio che

grave condotta di cui alla lettera a) dell’art. 44 D.P.R. 380/01 per non avere commesso il fatto.

successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado è stato rilasciato da parte del
responsabile del servizio tecnico del Comune interessato il permesso di costruire in variante
avente per oggetto quelle opere oggetto di contestazione.
2.1 In evenienza siffatta come affermato in precedenza da questa Suprema Corte (la cui
decisione si condivide) nel caso in cui nelle more del giudizio di cassazione (evento verificatosi
nel caso in esame) venga rilasciata la concessione in sanatoria poi depositata in sede di
legittimità, la sentenza impugnata va annullata con rinvio al giudice di merito che, in quella

tra il bene oggetto dell’impu azione e quello oggetto del provvedimento concessorio ed,
ancora, la legittimità di quest’ ultimo provvedimento trasmissione degli atti al giudice di merito
onde dichiarare, in caso di esito positivo di quegli accertamenti l’estinzione del reato con la
formula di rito corrispondente (Sez. 3″ 10.5.1994 n. 7289, Silvestri ed altri, Rv. 198202).
2.2 In relazione a tanto rimane assorbito il terzo motivo, procedendosi quindi
all’annullamento della sentenza impugnata con rinvio curando il giudice di merito in quella sede
di verificare, alla luce dei principi di diritto enunciati da questa Corte Suprema se ricorrono gli
estremi per una declaratoria di improcedibilità conseguente alla estinzione del reato per
intervenuto rilascio della concessione in sanatoria.

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Asti.
Così deciso in Roma il 29 aprile 2015
Il Consigliere estensore

sede dovrà espletare tutti gli accertamenti in fatto tra i quali quelli relativi alla corrispondenza

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