Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50202 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50202 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PORPORINO NICODEMO N. IL 30/05/1964
avverso la sentenza n. 3/2012 TRIB.SEZ.DIST. di SIDERNO, del
05/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 21/10/2013

RILEVATO IN FATTO

– che con l’impugnata sentenza, confermando quella di primo grado, Porporino
Nicodemo era ritenuto responsabile di lesioni in danno di Oppedisano Rosa Patrizia;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, con
atto redatto dal difensore avv. Giuseppe Gervasi, denunciando inosservanza ed
erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza di motivazione con
riferimento alla qualificazione del fatto come reato di percosse, in luogo del reato di

anatomiche, alle quali non si associ un apprezzabile riduzione delle funzionalità
(circostanza che manca nel caso di specie), non possono considerarsi malattia,
secondo gli arresti giurisprudenziali più recenti;

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza del motivo,
poiché la motivazione della decisione richiama la costante giurisprudenza di
legittimità, mai contraddetta da arresti di segno opposto – a tenore del quale anche
la semplice contusione, dando luogo ad un’alterazione anatomica o funzionale
dell’organismo, costituisce malattia nel senso previsto dall’art. 582 cod. pen. (Sez.
5, n. 22781 del 26/04/2010, I., Rv. 247518; conf. Sez. 5, n. 7422 del 03/12/2009 dep. 24/02/2010, Patrizi, Rv. 246097);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 c.p.p., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni
profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro mille;

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013
Il consigliere estensore

Il pre’. ,/.nte

lesioni, come richiesto nei motivi di appello, evidenziando che alterazioni

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