Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50200 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50200 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TROPEA GIUSEPPE SALVATORE N. IL 04/11/1961
avverso la sentenza n. 9/2009 TRIBUNALE di SIRACUSA, del
30/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/10/2013

Tropea Giuseppe Salvatore ricorre avverso la sentenza 30.5.11 del Tribunale di Siracusa che ha
confermato quella in data 7.1.09 del locale giudice di pace con la quale è stato condannato, per il
reato di cui all’art.594 c.p., alla pena di € 800,00 di multa.
Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, violazione dell’art.606,
comma 1, lett.e) c.p.p., in quanto il testo del messaggio inviato tramite SMS appariva assolutamente

ingiusto e lesivo dei propri diritti>, rappresentato dalla sottrazione della figlia ad opera della madre
.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché con esso la difesa
intende sottoporre al giudice di legittimità aspetti attinenti al merito, che risultano preclusi in questa
sede, sia perché manifestamente infondato, dal momento che il giudice di appello, con motivazione
del tutto congrua ed immune da vizi di illogicità, premesso che la vicenda che ne occupa andava
inquadrata nei difficili rapporti coniugali che avevano indotto la p.o. Luca Assunta Maria Lidia ad
allontanarsi dal domicilio coniugale rifugiandosi in una comunità protetta per donne vittime di
violenza familiare, ha evidenziato — del tutto correttamente — come non possa ricorrere nella specie
l’invocata esimente di cui all’art.599 c.p. dal momento che i messaggi ingiuriosi erano comunque
stati inviati dal Tropea allorché la moglie e la figlia si erano allontanate da casa ormai da ventidue
giorni, sì che mancava il requisito della immediatezza della reazione, senza che peraltro potesse
definirsi ‘fatto ingiusto’ l’allontanamento di moglie e figlia da casa per rifugiarsi in una comunità
protetta, rappresentando invece tale comportamento .
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

sconnesso e frutto di una mente poco lucida, in preda all’ira

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