Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 502 del 25/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 502 Anno 2014
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Tomaselli Gaetano, nato a Misterbianco il 10.9.53
imputato artt. 44/b, 93, 95, 71, 72 D.P.R. 380/01
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania del 18.4.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;

osserva

Il ricorrente è stato giudicato responsabile di più violazioni edilizie per avere realizzato
un immobile a tre livelli, senza autorizzazione ed in violazione della normativa sul c.a. e di
quella antisismica.
Con il ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d’appello ha confermato la condanna
del Tribunale, il Tomaselli ribadisce di avere edificato per necessità ed invoca, in ogni caso, una
declaratoria di prescrizione.
Il ricorso è inammissibile perché generico, in fatto e, comunque, manifestamente
infondato.
Come sopra anticipato, infatti, esso si risolve una mera prospettazione dei fatti
contestatigli sotto una luce a lui favorevole ma ciò avviene in maniera puramente asserita e
senza specificazione alcuna. Peraltro, in questa sede di legittimità non compete certo una
rivisitazione dei fatti e delle prove ma solo un controllo sulla logicità della motivazione.

Data Udienza: 25/10/2013

La decisa inammissibilità di questo primo motivo rende inaccoglibile anche il secondo dal
momento che, non essendosi instaurato un valido rapporto di impugnazione, difettano le
condizioni perché questa S.C. possa dichiarare eventuali cause estintive sopravvenute (5.U.
22.3.05, Bracale, Rv. 231164).

Alla presente declaratoria segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1000 C.

Così deciso in Roma nell’udienza del 25 ottobre 2013

Il Presidente

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.

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