Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50198 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50198 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERRARIO MANLIO DAVIDE MARIO N. IL 05/07/1965 parte offesa
nel procedimento
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avverso l’ordinanza n. 214931/2012 GIP TRIBUNALE di MILANO,
del 26/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 21/10/2013

Ferrario Manlio Davide, p.o. nel procedimento a carico di Russo Massimo e Daniele Alessandro,
per il reato di falso, ricorre avverso l’ordinanza di archiviazione emessa il 26.11.12 dal G.i.p. di
Milano, reputandola viziata per sviamento e falso presupposto, oltre che per contraddittorietà ed
illogicità della motivazione, avendo il g.i.p. ritenuto non necessario disporre la c.t.u. richiesta con
l’atto di opposizione, travisando la ragione stessa di detta consulenza, cioè quella di poter avere

effettiva pertinenza della diagnosi cancellata dal referto medico con l’accertamento diagnostico in
espletamento, errando inoltre il giudice nel considerare realistiche le giustificazione rese dagli
ufficiali medici Russo e Daniele, che invece erano incoerenti e contraddittorie.
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto contro
un’ordinanza di archiviazione, per motivi di merito, non suscettibile di impugnazione (v. Sez.un., 9
giugno 1995, n.24).
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di archiviazione è infatti consentito nei soli casi
di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio, con la conseguenza che è
inammissibile il ricorso per vizio di motivazione o per travisamento dell’oggetto o per omessa
considerazione di circostanze di fatto già acquisite (Cass., sez.I, 7 febbraio 2006, n.8842),
l’ordinanza di archiviazione essendo impugnabile solo nei rigorosi limiti stabiliti dall’art.409,
comma 6, c.p.p., il quale rinvia all’art.127, comma 5, c.p.p. che sanziona con la nullità la mancata
osservanza delle norme concernenti la citazione e l’intervento delle parti in camera di consiglio
(Cass., sez.VI, 9 gennaio 2003, n.436).
Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
C 1.000,00.

certezza tecnica della correttezza del procedimento seguito dai medici coinvolti, nonché della

P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma, 21 ottobre 2013

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