Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50198 del 16/12/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 50198 Anno 2015
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma,
nei confronti di:
Hofer Giuseppe, nato a San Lorenzo di Sebato il 21/01/1949;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, quale giudice del riesame dei
provvedimenti cautelari reali in data 01/10/2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro
Angelillis, che ha concluso chiedendo che l’ordinanza impugnata sia annullata
senza rinvio;
udito per l’indagato l’Avv. Giuseppe Bellomo, che ha concluso chiedendo che il
ricorso sia dichiarato inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 8.7.2015 il P.M. dispose il sequestro penale di un
dipinto attribuito a Rubens in relazione ai reati di ricettazione di opere d’arte e di
documentazione falsamente attribuita al direttore dei Musei Vaticani.

2. Hofer Giuseppe, indagato per il reato di ricettazione, propose richiesta di
riesame ed il Tribunale di Roma, con ordinanza in data 1.10.2015, ritenuta
l’originalità dell’opera, annullò il provvedimento di sequestro.

Data Udienza: 16/12/2015

3.

Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica deducendo

violazione di legge in quanto il Tribunale, anziché limitarsi a valutare il

fumus

commissi delicti e il nesso pertinenziale fra il reato ipotizzato ed il bene in
sequestro, nonché le esigenze probatorie, ha svolto un giudizio demandato alla
fase di cognizione sulla originalità dell’opera.
Peraltro la consulenza tecnica disposta dal P.M. ne ha ribadito la falsità e il
Prof. Antonio Paolucci ha escluso di aver mai firmato l’expertise a lui attribuita.
Deduce altresì mancanza di motivazione essendosi il Tribunale limitato a far

elementi indiziari in atti.

4.

Il difensore dell’indagato, all’odierna udienza, ha prodotto copia di

ulteriore decreto di sequestro emesso dal P.M., che fa venir meno l’interesse del
P.M. ad impugnare.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
In sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a
verificare l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il

“fumus

commissi delicti” in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già
nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa, ma con
riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato a
rendere utile l’espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o
ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene
all’indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell’autorità giudiziaria.
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15254 del 10/03/2015 dep. 14/04/2015 Rv. 263053).
Essendo in corso accertamenti sulla falsità dell’opera e dell’expertise il
Tribunale non poteva ritenere direttamente che l’opera fosse originale.

2. L’adozione di ulteriore provvedimento di sequestro non determina carenza
di interesse in capo al P.M. ricorrente dal momento che il secondo decreto di
sequestro potrebbe essere annullato per preclusione processuale conseguente al
primo sequestro.
Questa Corte ha infatti precisato, in tema di misure cautelari personali, che
l’attuale esecuzione di un provvedimento restrittivo per un determinato fatto non
preclude la possibilità per il pubblico ministero di richiedere, e per il giudice di
adottare, una nuova ordinanza cautelare per il medesimo fatto, salva la
decorrenza del termine massimo della custodia dalla data di esecuzione del
provvedimento più remoto. Da ciò consegue che, quando si prospetti

2

\\•

proprie le considerazioni della difesa di Hofer omettendo la valutazione degli

l’eventualità di una scarcerazione dell’indagato per motivi che non precludano la
reiterazione della misura, non è necessario attendere che detta scarcerazione sia
disposta ed eseguita prima di sollecitare ad opera del pubblico ministero, e
disporre a cura del giudice, la nuova misura coercitiva; ne’ vale obiettare, in
punto di ammissibilità della richiesta (e di validità del provvedimento che la
accolga), una pretesa carenza di interesse in capo al pubblico ministero (il quale
può anche riservarsi di dare esecuzione al nuovo provvedimento solo in caso di
revoca o sopravvenuta inefficacia del precedente), posto che la legge consente

esigenze cautelari del caso concreto. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 38112 del
11/07/2002 dep. 13/11/2002 Rv. 223791. Fattispecie relativa a nuova richiesta
presentata – subito dopo l’udienza di riesame per il primo provvedimento – con
un giorno di anticipo sulla decisione di scarcerazione adottata dal collegio in
applicazione del comma 5 dell’art. 309 cod. proc. pen., e accolta dal giudice per
le indagini preliminari nel giorno stesso della dichiarazione di inefficacia della
misura impugnata).

3. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al
Tribunale di Roma per nuovo esame, anche alla luce delle ulteriori deduzioni del
P.M.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Roma
per nuovo esame.

Così deciso il 16/12/2015.

l’intervento cautelare anche in presenza del mero pericolo che restino frustrate le

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