Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50197 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50197 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NOGARA GIUSEPPINA N. IL 19/07/1961
avverso la sentenza n. 1399/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 02/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 21/10/2013

RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha

confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Nogara Giuseppina
per i reati di lesioni personali, ingiurie e minacce in danno di Ene Laura;

l’imputata, a mezzo del proprio difensore, denunciando una illogicità della
motivazione e una violazione di legge con particolare riferimento all’affermazione
della penale responsabilità basata sulle dichiarazioni della parte offesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto il relativo motivo si
sostanzia in una indebita rivisitazione delle risultanze probatorie sulla pretesa
inaffidabilità delle dichiarazioni della parte offesa, perchè non è possibile più
svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità; trattasi inoltre di
doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la pur esistente
motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale che ha riscontrato le
suddette dichiarazioni con quelle del teste Turco e con le certificazioni mediche e,
per altro verso, non vale a scalfire la granitica giurisprudenza di questa Corte in
tema;
– il Collegio giudicante ha, invero, correttamente applicato la costante
giurisprudenza di legittimità sul punto secondo la quale le regole, dettate
dall’articolo 192, comma terzo cod.proc.pen. non si applicano alle dichiarazioni
della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a
fondamento dell’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, previa
verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del
dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal
caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le
dichiarazioni di qualsiasi testimone (v. da ultimo, Cass. Sez. Un. 19 luglio 2012
n. 41461);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di
cui all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che
valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta
sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
1

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione

P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013.

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