Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50196 del 21/10/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 50196 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOTTAZZI FRANCESCO N. IL 22/11/1941
avverso la sentenza n. 5347/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
11/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 21/10/2013

I.

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Milano con sentenza dell’Il ottobre 2012, ha
confermato la sentenza di primo grado con la quale Bottazzi Francesco era stato
condannato per il delitto di furto aggravato in supermercato.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a

sussistenza del reato nella forma tentata piuttosto che in quella consumata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato il
motivo.
2. I fatti incontroversi, accertati nella flagranza (prelevamento di merce
dagli scaffali e superamento della porta di uscita), sono stati logicamente ascritti
al comportamento cosciente e volontario dell’imputato ed a titolo di furto
consumato con motivazione ispirata alla giurisprudenza di questa Corte.
Ha ritenuto questa sezione (v. Cass. Sez. V 9 maggio 2008 n. 23020 e 19
gennaio 2011 n. 7086) che costituisca furto consumato e non tentato, quello che
si commette all’atto del superamento della barriera delle casse di un
supermercato con merce prelevata dai banchi e sottratta al pagamento, nulla
rilevando che il fatto sia avvenuto sotto il costante controllo del personale del
supermercato, incaricato della sorveglianza.
Invero, il momento consumativo del reato, in tal caso, è ravvisabile
all’atto dell’apprensione della merce, che si realizza certamente quando l’agente
abbia superato la barriera delle casse senza pagare il prezzo ma, a ben vedere
anche prima, allorché la merce venga dall’agente nascosta in tasca o nella borsa,
in modo da predisporre le condizioni per passare dalla cassa senza pagare.
Invero, oltre alla amotio, la condotta sopra illustrata determina
l’impossessamento della res (non importa se per lungo tempo o per pochi
secondi) e, dunque, integra, in presenza del relativo elemento psicologico, gli
elementi costitutivi del delitto di furto.
Il superamento delle “linee di cassa” non rappresenta, – come, non senza
polemica, si è sostenuto – una sorta di profanazione di un inesistente limes
sacrale, ma semplicemente rende manifesta la volontà dell’agente di non pagare
le cose che, operando nel sistema c.d. a self service, ha prelevato dagli scaffali.

mezzo del proprio procuratore, lamentando una motivazione apparente circa la

Detto superamento, insomma, opera più sul piano della prova, che su
quello della integrazione degli elementi tipici.
3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva infine la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 21 ottobre 2013.

P.T.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA