Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50195 del 21/10/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 50195 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABDELAZIM MOHAMED N. IL 12/11/1986
SOLIMAN MOHAMED N. IL 20/09/1987
ABOULY FATHY N. IL 13/09/1985
avverso la sentenza n. 3395/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del
27/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;

Data Udienza: 21/10/2013

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RITENUTO IN FATTO

che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Milano ha

confermato la sentenza di prime cure che aveva condannato Abdelazim
Mohamed, Soliman Mohamed e Abouly Fathy per il reato di furto aggravato ed il

– che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti
gli imputati, a mezzo del proprio comune difensore, denunciando un vizio di
travisamento della prova circa l’affermazione della propria penale responsabilità
nonché una violazione di legge e una motivazione illogica in merito alla mancata
applicazione dell’attenuante di cui all’articolo 62 n. 4 cod.pen. ed alla mancata
concessione della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO

– che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili in quanto, con riferimento al
primo motivo esso si sostanzia in una indebita rivisitazione delle risultanze
probatorie sulla pretesa non colpevolezza degli imputati, perchè non è possibile
più svolgere tale attività avanti questa Corte di legittimità; trattasi, inoltre, di
doglianza che passa del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta
sul punto concordemente da entrambi i Giudici del merito; inoltre, in tema di
ricorso per cassazione, quando ci si trovi dinanzi a una “doppia pronuncia
conforme” e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo grado) di eguale
segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio di travisamento
possa essere rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606 cod.proc.pen., comma
1, lett. e), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione)
che l’argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta
introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di
secondo grado (v. Cass. Sez. IV 10 febbraio 2009 n. 20395);
– che con riferimento al secondo motivo, con riguardo al diniego della
concessione dell’attenuante di cui all’articolo 62 n. 4 cod.pen., trattasi di
doglianza che, per un verso, non tiene conto della pur esistente logica e coerente
motivazione offerta sul punto dalla Corte territoriale e, per altro verso, non
contiene alcuna indicazione circa la necessità di dover mutare il costante e
pacifico insegnamento sul punto di questa Corte di legittimità; la Corte

primo anche per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali;

territoriale ha, infatti, congruamente motivato sulla esistenza o meno del danno
di speciale tenuità, in considerazione non soltanto del valore in sé del bene
sottratto ma, altresì, dei danni cagionati per la commissione dell’ascritto reato
(v. Cass. Sez. H 13 maggio 2010 n. 21014);
– con riguardo, infine, al diniego della concessione della sospensione
condizionale della pena, trattasi di doglianza che, anche in questo caso, passa

territoriale e, per altro verso, non contiene alcuna indicazione giuridicamente
valida circa le specifiche ragioni che avrebbero dovuto dar luogo alla chiesta
concessione;
– che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.

La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013.

del tutto sotto silenzio la pur esistente motivazione offerta sul punto dalla Corte

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