Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 50194 del 21/10/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 50194 Anno 2013
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: SABEONE GERARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASTELLESE FRANCESCO N. IL 16/10/1982
avverso la sentenza n. 2312/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 01/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
Data Udienza: 21/10/2013
RITENUTO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha
confermato, per quanto d’interesse del presente giudizio, la sentenza di prime
cure che aveva condannato Castellese Francesco per il reato di false dichiarazioni
sulla propria identità personale;
l’imputato, personalmente, denunciando una violazione di legge e una mancanza
di motivazione riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso va dichiarato inammissibile, siccome costituito soltanto da un del
tutto generico richiamo alla violazione della legge e alla mancanza di
motivazione, senza la benché minima indicazione circa le specifiche ragioni per le
quali, nel caso in esame, detti vizi dell’impugnata decisione sarebbero da
ritenersi esistenti; con riguardo, poi, al diniego della concessione delle attenuanti
generiche, trattasi di doglianza che, per un verso, passa del tutto sotto silenzio la
mancata proposizione della relativa richiesta tra i motivi dell’appello e d’altra
parte la pur esistente motivazione offerta sul punto della quantificazione della
pena in limiti ben più che congrui dalla Corte territoriale;
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui
all’articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano
ad escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione
pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro mille;
P. T. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2013.
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione